Art. 3 Art. 65 della legge - Esami analitici ed organolettici - Attivita' commissioni di degustazione - Disposizioni generali 1. Ai fini della commercializzazione, dell'etichettatura e della presentazione con la DO, le relative partite di vino devono essere preventivamente sottoposte, a cura dell'organismo di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale di cui all'art. 25 del reg. CE n. 607/2009, con le modalita' ed i criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art. 64 della legge e nel presente decreto. 2. Per le partite di vini IGT, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento CE n. 607/2009, la verifica annuale e' limitata all'esame analitico ed e' effettuata, a cura dell'organismo di controllo, nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli di cui all'art. 64 della legge e nel presente decreto. 3. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'art. 26 del reg. CE n. 607/2009 e quelli indicati negli specifici disciplinari di produzione DOCG, DOC e IGT ed e' effettuato nel rispetto delle seguenti modalita' e principi: a) mediante controlli sistematici per vini DOCG; b) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, o controlli sistematici per vini DOC, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica DOC di cui all'art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio; c) mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini IGT, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica IGT di cui all'art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio. 4. L'esame organolettico delle partite di vini DO, previo esame analitico di cui al comma 3, e' effettuato da apposite commissioni di degustazione, nel rispetto delle seguenti modalita' e principi: a) mediante controlli sistematici per vini DOCG e per i vini DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 ettolitri nell'anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli; b) mediante controlli a campione o controlli sistematici per i vini DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 ettolitri nell'anno precedente alla data di presentazione della richiesta di approvazione del piano dei controlli, conformemente alla scelta effettuata dal gruppo dei produttori della specifica DOC di cui all'art. 95, par. 1, del reg. UE n. 1308/2013, ivi incluso il Consorzio di tutela incaricato, o in sua assenza dalla competente regione, in sede di approvazione del relativo piano dei controlli valido per il successivo triennio. 5. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera c), puo' essere riferita: - ad una percentuale minima del numero totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT; - ad una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata per la specifica IGT nell'anno cui si riferisce la verifica; - a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica IGT, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si riferisce la verifica. Ciascuna delle opzioni di cui ai trattini precedenti deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 10% della produzione della intera IGT rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica. 6. La determinazione del campione di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4, lettera b), deve essere riferita: ad almeno il 30% del totale dei detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC, o a tutti i detentori che sono inseriti nel sistema di controllo della specifica DOC, per una percentuale minima della produzione vinicola rivendicata da ciascun detentore nell'anno cui si riferisce la verifica. Ciascuna delle opzioni deve comunque assicurare che il campione sia rappresentativo di almeno il 30% della produzione della intera DOC rivendicata nell'anno cui si riferisce la verifica. 7. Allorche' prevista in conformita' ai commi 3, 4 e 6, la positiva certificazione analitica e organolettica e' condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validita' di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi, per le partite allo stato sfuso. Trascorsi i predetti periodi di validita', in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni: a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine e' da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica; b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica. 8. Conformemente all'art. 59, comma 2, e all'art. 65, comma 5, della legge, i detentori delle partite di vino immessi nel sistema di controllo dei vini DOP e IGP di cui all'art. 64 della legge, gli enti ed organismi preposti alla gestione, alla vigilanza ed ai controlli dei vini in questione, espletano le attivita' e le procedure stabilite nel presente decreto tramite i servizi del SIAN, sulla base degli elementi contenuti nel «registro telematico».