(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                          Principi generali 
 
    1. Nell'esercizio dei compiti e dei poteri demandati  al  Garante
dalla normativa vigente e  dalla  disciplina  comunque  rilevante  in
materia di trattamento dei dati personali, in particolare per  quanto
riguarda il controllo sulla liceita' e correttezza  dei  trattamenti,
il Garante ispira  la  propria  azione  a  principi  di  trasparenza,
ragionevolezza, proporzionalita' e non  discriminazione,  realizzando
l'interesse pubblico connesso a ciascuna attivita' secondo criteri di
buona amministrazione,  economicita',  adeguatezza  e  imparzialita',
valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della  telematica.
A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravita'  degli
illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti  e  all'entita'
del  pregiudizio  che  essi  possono  comportare  per  uno   o   piu'
interessati,  della  probabilita'  di  comprovarne  la   sussistenza,
nonche' delle risorse disponibili.