Art. 3 
 
         Limite agli aiuti per il finanziamento del rischio 
 
  1. Ciascuna PMI emittente gli  strumenti  finanziari  ammessi  alle
negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna PMI
i cui strumenti finanziari sono oggetto di investimento da parte  dei
fondi  per  il  venture  capital  non  puo'  ricevere  un   ammontare
complessivo di risorse finanziarie a titolo di  qualsiasi  misura  di
aiuto per il finanziamento del rischio  superiore  a  15  milioni  di
euro.