Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le presenti disposizioni non si applicano per le opere con procedura di affidamento in corso e per quelle per le quali sia stato gia' approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Per i casi di cui all'art. 3, comma 2 delle istruzioni tecniche allegate, il presente decreto entra in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2019 Il Ministro: Toninelli Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, Reg. n. 1-877