Art. 3. Individuazione delle zone da proteggere 1. I dispositivi, di cui al precedente art. 1, devono essere montati sulle barriere discontinue installate o da installare lungo il ciglio esterno della carreggiata su tutte le strade ad uso pubblico aperte al transito di veicoli a motore, nei tratti di curva circolare, di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, della singola carreggiata, caratterizzato da un raggio minore di 250 m per i progetti che riguardano i casi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992. Il progettista della installazione dei dispositivi di ritenuta stradale potra' effettuare valutazioni atte a verificare, con apposita relazione tecnica, la possibilita' di non installare il DSM in considerazione di elementi quali l'entita' e la composizione del traffico, le condizioni di percorrenza, la velocita' di progetto (o la velocita' operativa, per i tronchi stradali gia' in esercizio), la geometria plano-altimetrica del tracciato, la composizione della sezione stradale e le dimensioni della piattaforma, la conformazione e le caratteristiche degli spazi marginali, le caratteristiche di aderenza superficiale (o la possibilita' di ricorrere ad altri provvedimenti o azioni di sicurezza attiva), la regolamentazione della circolazione, nonche' tutti gli altri elementi significativi per la valutazione delle condizioni di sicurezza "intrinseca" dell'infrastruttura. 2. I dispositivi, di cui al precedente art. 1, devono essere installati, anche al di fuori delle predette casistiche, in corrispondenza di punti singolari della strada quali curve circolari aventi un raggio minore di 250 m ed intersezioni in corrispondenza dei quali si siano verificati nel triennio cinque incidenti con morti e/o feriti, che abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o ciclomotori. 3. Nel caso in cui le zone da proteggere consistono in un tratto di curva circolare, l'installazione dei dispositivi di cui al precedente art. 1 deve interessare il ciglio esterno della carreggiata e deve estendersi, oltre le due estremita' della curva circolare, per un tratto minimo pari ad R/10, comunque non inferiore a 10 m. 4. Al fine della individuazione dell'area entro la quale valutare la casistica dei citati cinque incidenti di cui al comma 2 del presente articolo si devono considerare: a) Per la curva circolare, gli incidenti ricadenti nel tratto di strada compreso tra le sezioni in corrispondenza dei punti di inizio e fine di installazione dei DSM di cui al precedente comma 3; b) Per l'intersezione, gli incidenti che, rilevati sulla scheda ISTAT di rilevamento degli incidenti stradali, risultino avvenuti in corrispondenza di una intersezione. In alternativa ai fini dell'individuazione degli elementi stradali componenti l'intersezione e quindi la rispettiva area potranno essere utilizzate le definizioni di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2006. 5. L'installazione dei DSM nelle circostanze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo potra' essere derogata nel caso in cui l'ente proprietario della strada o altro ente da quest'ultimo delegato o l'ente concessionario della strada verifichi, con specifica relazione tecnica, che la suddetta installazione pregiudichi i compiti di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Nel caso di cui al precedente comma 2 del presente articolo sussistano vincoli finanziari che non consentano l'installazione dei DSM, l'adempimento di cui al comma 2 potra' essere raggiunto mediante un miglioramento progressivo della sicurezza da pianificare secondo un ordine di priorita' e da motivare con idonea analisi di sicurezza, nell'ambito delle attivita' per la gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.