Art. 3 
 
                     Autorita' politica delegata 
 
  1.  L'Autorita'  politica  delegata  e'  l'organo  di  Governo  del
Dipartimento. 
  2. L'Autorita' politica delegata esercita le funzioni di  indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e  gli  obiettivi  da
conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la  rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti. 
  3. L'Autorita' politica delegata, nei limiti di cui all'art. 9  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  puo'  avvalersi  della
collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformita' della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  4. L'Autorita' politica delegata designa,  per  quanto  di  propria
competenza, i  rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  in  organi,  commissioni,  comitati,  gruppi  di  lavoro  e
organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. 
  5. L'Autorita' politica delegata puo' costituire, nelle materie  di
propria competenza, senza oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.