Art. 3 Autorita' politica delegata 1. L'Autorita' politica delegata e' l'organo di Governo del Dipartimento. 2. L'Autorita' politica delegata esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. L'Autorita' politica delegata, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, puo' avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. L'Autorita' politica delegata designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. 5. L'Autorita' politica delegata puo' costituire, nelle materie di propria competenza, senza oneri a carico della finanza pubblica, commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.