Art. 3 
 
                          Aree tecnologiche 
 
  1.  Per  le  finalita'  del  presente  decreto  e  ai  fini   della
presentazione  e  valutazione  dei  progetti,  sono  individuate   le
seguenti aree tecnologiche: 
    a) velivoli ad ala rotante; 
    b) velivoli ad ala fissa; 
    c) velivoli a pilotaggio remoto anche di impiego duale; 
    d) aerostrutture; 
    e) componenti e sistemi di propulsione per il settore aeronautico
e/o aerospaziale; 
    f) tecnologie e architetture abilitanti la implementazione  della
propulsione ibrida-elettrica su velivoli; 
    g) sistemi di comunicazione e di bordo, anche di impiego duale.