Art. 3 
 
Prestazione dei servizi e delle attivita'  in  Italia  da  parte  dei
          soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 
 
  1. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono
sul  territorio  della  Repubblica  le  attivita'  ammesse  al  mutuo
riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f),  del  Testo
unico bancario, durante il periodo transitorio possono  continuare  a
svolgere sul  territorio  della  Repubblica  le  medesime  attivita',
previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal  comma
2. 
  2. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono
sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio
in regime di  libera  prestazione  di  servizi,  durante  il  periodo
transitorio  possono  continuare  a  svolgere  sul  territorio  della
Repubblica, previa  notifica  alla  Banca  d'Italia,  tale  attivita'
limitatamente  a  quanto  necessario  alla  gestione   dei   rapporti
instaurati  precedentemente  alla  data  di  recesso   e   senza   la
possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di  rinnovare  anche
tacitamente quelli esistenti. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma  2,  le  banche
del Regno Unito e le imprese di investimento  del  Regno  Unito  che,
alla data di recesso, prestano servizi e attivita'  di  investimento,
con o senza servizi accessori, sul  territorio  della  Repubblica  in
regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  possono  continuare  a
svolgere  sul  territorio  della  Repubblica  le  medesime  attivita'
solamente nei confronti delle controparti qualificate e  dei  clienti
professionali  come  individuati  ai   sensi   dell'art.   6,   comma
2-quinquies, lettera a), e comma  2-sexies,  lettera  a),  del  Testo
unico della finanza, nonche', esclusivamente per  la  gestione  degli
eventi del ciclo di  vita  dei  contratti  derivati  non  soggetti  a
compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter)
in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio'  implichi
la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei
limiti previsti dall'art. 62 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano  e
degli  enti  locali,  fino  all'adozione  di  una   decisione   della
Commissione  europea  a  norma  dell'art.  47,   paragrafo   1,   del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque,  non  oltre  il
periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2,  le  banche
del Regno Unito e le imprese di investimento  del  Regno  Unito  che,
alla data di recesso prestano servizi e  attivita'  di  investimento,
con o  senza  servizi  accessori,  sul  territorio  della  Repubblica
nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  mediante  succursali,
durante il periodo transitorio  possono  continuare  a  svolgere  sul
territorio della Repubblica le medesime  attivita',  previa  notifica
alle autorita' competenti. 
  5. Gli istituti di moneta elettronica del  Regno  Unito  che,  alla
data  di   recesso,   operano   sul   territorio   della   Repubblica
nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  mediante  succursali,
durante il periodo transitorio  possono  continuare  ad  operare  sul
territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa  notifica
alla Banca d'Italia. 
  6. La notifica all'autorita' competente  e'  effettuata  entro  tre
giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le
modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando  quanto
previsto dal comma 7, le banche e  le  imprese  di  investimento  del
Regno Unito abilitate alla partecipazione alle  aste  dei  titoli  di
Stato alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  possono
continuare a svolgere senza necessita' di notifica  i  servizi  e  le
attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di  raccolta
di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4. 
  7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti  di  moneta
elettronica di cui ai commi da  1  a  5  che  intendono  operare  sul
territorio della Repubblica oltre il periodo  transitorio  presentano
alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di avvio di detto periodo, l'istanza  prevista  ((  ,  ai  sensi
della vigente disciplina del Testo unico della finanza  e  del  Testo
unico  bancario,  ))  per  l'autorizzazione  allo  svolgimento  delle
relative attivita' ovvero per la  costituzione  di  un  intermediario
italiano. 
  (( 8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da  1  a  5,  le
banche,  le  imprese  di  investimento  e  gli  istituti  di   moneta
elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni  in
materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente
la data di recesso. )) 
  9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente
decreto, le  autorita'  competenti  esercitano  nei  confronti  delle
banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito
e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano
ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i
poteri loro attribuiti dalla legge,  inclusi  quelli  in  materia  di
prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti  degli
intermediari extra-UE. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del  citato  decreto
          legislativo  n.  385  del  1993  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 2. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi  2-quinquies  e
          2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo  n.  58
          del 1998: 
              "Art. 6. Poteri regolamentari 
              01. - 2-quater. (Omissis). 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento: 
                a) i clienti professionali privati; 
                b) i criteri di identificazione dei soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento: 
                a) i clienti professionali pubblici; 
                b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  62   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "Art.  62.  Contenimento   dell'uso   degli   strumenti
          derivati e dell'indebitamento delle regioni  e  degli  enti
          locali 
              1.  Le  norme  del  presente   articolo   costituiscono
          principi fondamentali per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica  e  hanno  il  fine  di   assicurare   la   tutela
          dell'unita'  economica  della  Repubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117, secondo comma, lettera  e),  e  terzo  comma,
          119,  secondo  comma,  e   120   della   Costituzione.   Le
          disposizioni del presente articolo  costituiscono  altresi'
          norme di applicazione necessaria. 
              2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e  di
          Bolzano e agli enti locali di  cui  all'art.  2  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o  altre
          passivita'  che  prevedano  il  rimborso  del  capitale  in
          un'unica   soluzione   alla   scadenza,   nonche'    titoli
          obbligazionari o altre passivita'  in  valuta  estera.  Per
          tali  enti,  la  durata  di  una  singola   operazione   di
          indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
          una passivita'  esistente,  non  puo'  essere  superiore  a
          trenta ne' inferiore a cinque anni. 
              3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti
          di cui al comma 2 e' fatto divieto di: 
                a)  stipulare  contratti  relativi   agli   strumenti
          finanziari derivati previsti  dall'art.  1,  comma  3,  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                b)  procedere  alla  rinegoziazione   dei   contratti
          derivati gia' in essere alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione; 
                c) stipulare contratti di finanziamento che includono
          componenti derivate. 
              3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: 
                a) le  estinzioni  anticipate  totali  dei  contratti
          relativi agli strumenti finanziari derivati; 
                b)  le  riassegnazioni  dei  medesimi   contratti   a
          controparti  diverse  dalle  originarie,  nella  forma   di
          novazioni  soggettive,  senza  che  vengano  modificati   i
          termini  e  le   condizioni   finanziarie   dei   contratti
          riassegnati; 
                c) la  possibilita'  di  ristrutturare  il  contratto
          derivato a seguito di modifica della passivita' alla  quale
          il medesimo contratto  e'  riferito,  esclusivamente  nella
          forma di operazioni prive di componenti opzionali  e  volte
          alla trasformazione da tasso fisso a variabile o  viceversa
          e con la finalita' di mantenere la  corrispondenza  tra  la
          passivita'  d)   il   perfezionamento   di   contratti   di
          finanziamento che includono  l'acquisto  di  cap  da  parte
          dell'ente. 
              3-ter. Dal divieto di cui al  comma  3  e'  esclusa  la
          facolta' per gli enti di cui al comma 2 di  procedere  alla
          cancellazione,  dai  contratti   derivati   esistenti,   di
          eventuali  clausole  di  risoluzione  anticipata,  mediante
          regolamento per cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del
          relativo saldo. 
              3-quater. Dal divieto di cui  al  comma  3  e'  esclusa
          altresi' la facolta' per gli enti di  cui  al  comma  2  di
          procedere  alla  cancellazione,  dai   contratti   derivati
          esistenti, di componenti opzionali  diverse  dalla  opzione
          cap di  cui  gli  enti  siano  stati  acquirenti,  mediante
          regolamento per cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del
          relativo saldo. 
              4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
          il soggetto competente per l'ente alla  sottoscrizione  del
          contratto attesta per iscritto di  avere  preso  conoscenza
          dei rischi e delle caratteristiche del medesimo  contratto,
          nonche' delle variazioni intervenute  nella  copertura  del
          sottostante indebitamento. 
              5.  Il  contratto  relativo  a   strumenti   finanziari
          derivati  o  il  contratto  di  finanziamento  che  include
          l'acquisto  di  cap  da  parte  dell'ente,   stipulato   in
          violazione  delle  disposizioni   previste   dal   presente
          articolo o privo dell'attestazione di cui al  comma  4,  e'
          nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente. 
              6. 
              7.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  termini   di
          comunicazione ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  41,
          commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   trasmette
          altresi' mensilmente  alla  Corte  dei  conti  copia  della
          documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
          di cui al comma 3. 
              8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al  bilancio  di
          previsione e al bilancio consuntivo  una  nota  informativa
          che  evidenzi  gli  oneri   e   gli   impegni   finanziari,
          rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
          relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti  di
          finanziamento che includono una componente derivata. 
              9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo,  della  legge
          24 dicembre 2003, n. 350,  dopo  le  parole:  «cessioni  di
          crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono
          aggiunte le seguenti:  «nonche',  sulla  base  dei  criteri
          definiti in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle
          Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio  incassato
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate». 
              10. Sono abrogati l'art. 41, comma  2,  primo  periodo,
          della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  nonche'  l'art.  1,
          commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli  strumenti
          derivati  da  parte  degli  enti  territoriali  emanate  in
          attuazione dell'art. 41, comma  1,  ultimo  periodo,  della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di
          entrata in vigore della legge di stabilita' 2014. 
              11. Restano salve tutte le disposizioni in  materia  di
          indebitamento delle regioni,  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e degli enti locali che  non  siano  in
          contrasto con le disposizioni del presente articolo.". 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          47 del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 15  maggio  2014  (sui  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE)  n.
          648/2012: 
              "Art. 47. Decisione di equivalenza 
              1.  La  Commissione   puo'   adottare   una   decisione
          conformemente alla procedura di esame di cui  all'art.  51,
          paragrafo 2, in relazione a un paese  terzo  per  attestare
          che il regime giuridico e  di  vigilanza  del  paese  terzo
          garantisce che  le  imprese  autorizzate  nello  stesso  si
          conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia
          di norme  di  comportamento  e  prudenziali  che  hanno  un
          effetto equivalente ai  requisiti  enunciati  nel  presente
          regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e  nella  direttiva
          2014/65/UE, nonche' nelle misure di esecuzione  adottate  a
          norma del presente regolamento e di tali  direttive  e  che
          quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente  di
          riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate ai
          sensi della giurisdizione del paese terzo. 
              Il quadro delle norme di comportamento e prudenziali di
          un paese terzo possono essere  considerati  aventi  effetti
          equivalenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni: 
                a) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di
          investimento  in  quel  paese  terzo   sono   soggette   ad
          autorizzazione e a una vigilanza e  messa  in  applicazione
          delle norme efficace e permanente; 
                b) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di
          investimento in quel paese terzo sono soggette a  requisiti
          patrimoniali  sufficienti   e   a   requisiti   appropriati
          applicabili agli  azionisti  e  ai  membri  dell'organo  di
          direzione; 
                c) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di
          investimento  sono  soggette  a   requisiti   organizzativi
          appropriati nell'area delle funzioni di controllo interno; 
                d) le imprese che forniscono servizi e  attivita'  di
          investimento  sono  soggette  a  norme   di   comportamento
          appropriate; 
                e) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrita'
          del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma  di
          abuso  di  informazioni  privilegiate  e  manipolazioni  di
          mercato. 
              (Omissis).". 
              - I riferimenti al Testo unico della finanza e al Testo
          unico bancario sono riportati nelle Note all'art. 2.