Art. 3 Prestazione dei servizi e delle attivita' in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attivita' limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alle autorita' competenti. 5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa notifica alla Banca d'Italia. 6. La notifica all'autorita' competente e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione alle aste dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a svolgere senza necessita' di notifica i servizi e le attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4. 7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica di cui ai commi da 1 a 5 che intendono operare sul territorio della Repubblica oltre il periodo transitorio presentano alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio di detto periodo, l'istanza prevista (( , ai sensi della vigente disciplina del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario, )) per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita' ovvero per la costituzione di un intermediario italiano. (( 8. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 5, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica ivi previsti operano in conformita' alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria loro applicabili al giorno antecedente la data di recesso. )) 9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorita' competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 2. - Si riporta il testo vigente dei commi 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 6. Poteri regolamentari 01. - 2-quater. (Omissis). 2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento: a) i clienti professionali privati; b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento: a) i clienti professionali pubblici; b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): "Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali 1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria. 2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni. 3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate. 3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento. 5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente. 6. 7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3. 8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. 9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate». 10. Sono abrogati l'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'art. 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'art. 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014. 11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.". - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art. 47 del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012: "Art. 47. Decisione di equivalenza 1. La Commissione puo' adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all'art. 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si conformino a requisiti giuridicamente vincolanti in materia di norme di comportamento e prudenziali che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nella direttiva 2013/36/UE e nella direttiva 2014/65/UE, nonche' nelle misure di esecuzione adottate a norma del presente regolamento e di tali direttive e che quel paese terzo prevede un efficace regime equivalente di riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della giurisdizione del paese terzo. Il quadro delle norme di comportamento e prudenziali di un paese terzo possono essere considerati aventi effetti equivalenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente; b) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell'organo di direzione; c) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento sono soggette a requisiti organizzativi appropriati nell'area delle funzioni di controllo interno; d) le imprese che forniscono servizi e attivita' di investimento sono soggette a norme di comportamento appropriate; e) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrita' del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. (Omissis).". - I riferimenti al Testo unico della finanza e al Testo unico bancario sono riportati nelle Note all'art. 2.