Art. 3 Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da paesi terzi. 1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'art. 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, ((i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da paesi terzi, con indicazione del paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.)) 2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unita' produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. ((2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.)) 3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, ((previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,)) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. ((Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.)) 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorita' di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo. 7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1308/2013, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo del regolamento di esecuzione UE 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017 recante modalita' di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione, e' pubblicato nella GUUE n. L 171 del 2017. - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154): «Art. 15 (Sistema informativo agricolo nazionale). - 1. Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). 2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1. 3. L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia e' altresi' autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione. 5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN. 6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.». - Si segnala che la legge 11 aprile 1974, n. 138 riguarda le nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.