Art. 3 Modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni 1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro adempimento connesso, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.