Art. 3 Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio 1. L'Ufficio competente effettua la verifica tecnica degli impianti del microbirrificio nell'ambito della quale possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione anche per accertare la potenzialita' degli impianti stessi e prove di collaudo degli strumenti di misurazione ivi installati. I predetti esperimenti di lavorazione sono eseguiti anche al fine di determinare la quantita' di acqua di lavaggio che mediamente deve essere utilizzata per la sanificazione delle caldaie e degli impianti e che, transitando attraverso i misuratori presenti, dovra' essere distinta contabilmente dal mosto. 2. Delle operazioni di verifica di cui al comma 1, l'Ufficio competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale, sottoscritto anche dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1. 3. Ai fini della determinazione della cauzione prevista dall'art. 28, comma 5, lettera a), del TUA, la quantita' massima di birra che puo' essere detenuta nel deposito fiscale e' calcolata, dall'Ufficio competente, con riferimento alla capacita' dei serbatoi della birra presenti e al quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere in regime sospensivo nel magazzino di cui all'art. 2, comma 2, lettera a); ai fini della determinazione della media dell'imposta dovuta alle prescritte scadenze, cui fa riferimento l'art. 5, comma 3, del TUA, la stessa e' riferita all'anno solare ed e' determinata in base ai dati risultanti dal registro della birra condizionata di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). L'ammontare della cauzione e' notificato dall'Ufficio competente al soggetto di cui all'art. 2, comma 1. 4. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1, constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai sensi dell'art. 4, comma 3 e l'avvenuta prestazione della cauzione di cui al comma 3, l'Ufficio competente autorizza l'istituzione del deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 63, comma 2, lettera a), del TUA, rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo codice di accisa. 5. L'esercente il microbirrificio che intende spedire la birra condizionata, realizzata nel proprio impianto, in regime di sospensione dall'accisa verso altri Paesi dell'Unione europea o in esportazione verso Paesi terzi, ne da' preventiva comunicazione, tramite PEC, all'Ufficio competente.