Art. 3 
 
          Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio 
 
  1. L'Ufficio competente effettua la verifica tecnica degli impianti
del microbirrificio nell'ambito della quale possono  essere  eseguiti
esperimenti di lavorazione anche per accertare la potenzialita' degli
impianti stessi e prove di collaudo degli  strumenti  di  misurazione
ivi installati. I predetti esperimenti di lavorazione  sono  eseguiti
anche al fine di determinare la quantita' di acqua  di  lavaggio  che
mediamente deve essere utilizzata per la sanificazione delle  caldaie
e degli impianti e che, transitando attraverso i misuratori presenti,
dovra' essere distinta contabilmente dal mosto. 
  2. Delle operazioni di  verifica  di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio
competente  redige,  in  doppio  esemplare,  un   processo   verbale,
sottoscritto anche dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1. 
  3. Ai fini della determinazione della cauzione  prevista  dall'art.
28, comma 5, lettera a), del TUA, la quantita' massima di  birra  che
puo' essere detenuta nel deposito fiscale e' calcolata,  dall'Ufficio
competente, con riferimento alla capacita' dei serbatoi  della  birra
presenti e al quantitativo  massimo  di  birra  condizionata  che  si
intende detenere in regime sospensivo nel magazzino di  cui  all'art.
2, comma 2, lettera a); ai  fini  della  determinazione  della  media
dell'imposta dovuta alle  prescritte  scadenze,  cui  fa  riferimento
l'art. 5, comma 3, del TUA, la stessa e' riferita all'anno solare  ed
e' determinata in base ai dati risultanti dal  registro  della  birra
condizionata di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  c).  L'ammontare
della cauzione e' notificato dall'Ufficio competente al  soggetto  di
cui all'art. 2, comma 1. 
  4. Effettuata con esito positivo la verifica di  cui  al  comma  1,
constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai
sensi dell'art. 4, comma 3 e l'avvenuta prestazione della cauzione di
cui al comma 3,  l'Ufficio  competente  autorizza  l'istituzione  del
deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare  pagamento  del
diritto di licenza di cui all'art. 63, comma 2, lettera a), del  TUA,
rilascia la licenza di esercizio di  microbirrificio  e  il  relativo
codice di accisa. 
  5. L'esercente il microbirrificio  che  intende  spedire  la  birra
condizionata,  realizzata  nel  proprio  impianto,   in   regime   di
sospensione dall'accisa verso altri Paesi dell'Unione  europea  o  in
esportazione verso Paesi  terzi,  ne  da'  preventiva  comunicazione,
tramite PEC, all'Ufficio competente.