Art. 3 
 
 Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. In caso di valutazione negativa del direttore generale ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, il Commissario ad acta, previa  intesa  con
la Regione, ((nonche' con il rettore nei casi di aziende  ospedaliere
universitarie)), nomina un  Commissario  straordinario.  In  mancanza
d'intesa entro il termine perentorio di dieci giorni,  la  nomina  e'
effettuata con decreto del Ministro della  salute,  su  proposta  del
Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,  a
cui e' invitato a partecipare il Presidente  della  Giunta  regionale
con preavviso di almeno tre giorni.  Quando  risulti  nominato  dalla
Regione, in luogo del direttore generale,  un  commissario  regionale
che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni,  questi  decade  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  si  applicano  le
disposizioni del presente articolo. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  e'  scelto,  anche  nell'ambito
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016,  n.  171,  fra  soggetti  di  comprovata  competenza  ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o
di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  Restano  ferme   le
disposizioni  in  materia  d'inconferibilita'   e   incompatibilita',
nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502.  La  nomina  a  Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni  altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente  pubblico,
ha altresi' diritto all'aspettativa non retribuita con  conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 
  3. Fino alla  nomina  del  Commissario  straordinario,  si  applica
quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  6,  settimo  periodo,  del
decreto legislativo n.  502  del  1992.  In  mancanza  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario, l'ordinaria amministrazione
e' garantita dal  dirigente  amministrativo  piu'  anziano  per  eta'
preposto ad unita'  operativa  complessa,  ovvero,  in  subordine,  a
unita' operativa semplice. 
  4. Puo' essere nominato un unico Commissario straordinario per piu'
enti del servizio sanitario regionale. 
  5. L'ente del  Servizio  sanitario  della  Regione  corrisponde  al
Commissario  straordinario  il  compenso  stabilito  dalla  normativa
regionale per i direttori generali dei rispettivi enti  del  servizio
sanitario, anche cumulativamente nei casi di  cui  al  comma  4.  Con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  di
concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, e'  definito  un  compenso
aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque  non
superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi  a  carico  del
bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i  limiti
di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  la
spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni  2019  e  2020  e
alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo  14.  ((La
corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al  presente  comma  e'
subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al  comma
7.)) 
  6. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario straordinario adotta
l'atto aziendale di cui all'articolo  3,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992, approvato dal Commissario  ad  acta,  al
fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi
nel settore  sanitario  e  con  i  relativi  programmi  operativi  di
prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di  controllo
interno. 
  ((6-bis. Ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al  comma
6, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente  decreto,  il  Ministro  della  salute,  con
proprio decreto,  istituisce  un'Unita'  di  crisi  speciale  per  la
Regione con il compito  di  effettuare,  entro  tre  mesi  dalla  sua
istituzione,  visite  ispettive  straordinarie  presso   le   aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere  e  le  aziende  ospedaliere
universitarie.  L'Unita'  di  crisi  e'  composta  da  dirigenti  del
Ministero della salute, che  operano  nell'esercizio  delle  funzioni
istituzionalmente assegnate, e da un numero massimo di cinque esperti
nelle  discipline  chirurgiche,  mediche,  anatomopatologiche  e  dei
servizi  diagnostici.  Entro  trenta  giorni   da   ciascuna   visita
ispettiva, l'Unita' di crisi trasmette al Commissario straordinario e
al Commissario ad acta  una  relazione  sullo  stato  dell'erogazione
delle  prestazioni  cliniche,  con   particolare   riferimento   alla
condizione dei servizi, delle dotazioni  tecniche  e  tecnologiche  e
delle risorse umane, evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  dagli
standard necessari a garantire i livelli essenziali di  assistenza  e
gli  interventi  organizzativi  necessari  al  loro  ripristino.   Ai
componenti  dell'Unita'  di  crisi  non  appartenenti  ai  ruoli  del
Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle  spese
documentate. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di euro 50.000 per l'anno 2019, alla cui copertura si  provvede
ai sensi dell'articolo 14.)) 
  7. Entro ((nove)) mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni
((nove)) mesi, il Commissario ad acta provvede  alla  verifica  delle
attivita' svolte dal Commissario straordinario, per le cui  modalita'
si rinvia, in quanto applicabili, all'articolo 2, comma 1. In caso di
valutazione negativa, il Commissario ad  acta  dispone  la  decadenza
immediata dall'incarico del Commissario straordinario e provvede alla
relativa sostituzione. 
  8. L'incarico di  Commissario  straordinario  e'  valutabile  quale
esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-ter dell'articolo 1
del decreto legislativo n. 171 del 2016. 
  9. I Commissari straordinari restano in carica fino al  termine  di
cui all'articolo 15,  comma  1,  e  comunque  fino  alla  nomina,  se
anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo n. 171  del  2016,  in  esito  a  procedure
selettive,  che  sono  avviate  dalla  Regione  decorsi  dodici  mesi
dall'entrata in vigore ((del presente decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, del  citato  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale).  -  1.  I  provvedimenti  di
          nomina  dei  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto  di
          quanto previsto dal presente articolo. 
              2. E' istituito,  presso  il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'art.
          2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con  procedure
          informatizzate ed  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del
          Ministero della salute. 
              2-bis. Nell'elenco nazionale  di  cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'art.  11,  comma  6,   primo   periodo,   del   decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 
              3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma
          2, con decreto del Ministro della salute e'  nominata  ogni
          due anni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
          uno designato dal Ministro della  salute  con  funzioni  di
          presidente scelto tra magistrati ordinari,  amministrativi,
          contabili e avvocati dello  Stato,  e  quattro  esperti  di
          comprovata competenza  ed  esperienza,  in  particolare  in
          materia  di  organizzazione   sanitaria   o   di   gestione
          aziendale, di cui uno designato dal Ministro della  salute,
          uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
          regionali, e due designati dalla Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di  Bolzano.  I  componenti  della  commissione
          possono essere nominati una sola volta e restano in  carica
          per il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco  e
          all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
          In fase di prima applicazione, la commissione  e'  nominata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              4. La commissione  di  cui  al  comma  3  procede  alla
          formazione dell'elenco nazionale di cui al comma  2,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento,   previa
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana e sul sito internet del Ministero della salute  di
          un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla  selezione
          sono  ammessi  i  candidati  che   non   abbiano   compiuto
          sessantacinque anni di eta' in possesso di: 
                a)  diploma  di   laurea   di   cui   all'ordinamento
          previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,  n.  2,
          ovvero laurea specialistica o magistrale; 
                b)   comprovata   esperienza   dirigenziale,   almeno
          quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri
          settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
          delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
          settore pubblico o nel settore privato; 
                c)  attestato  rilasciato  all'esito  del  corso   di
          formazione  in   materia   di   sanita'   pubblica   e   di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale, avvalendosi  anche  dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, e in  collaborazione  con
          le  universita'  o  altri  soggetti  pubblici   o   privati
          accreditati  ai  sensi  dell'art.   16-ter,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  operanti   nel   campo   della   formazione
          manageriale,  con  periodicita'  almeno   biennale.   Entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  con  Accordo  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          contenuti, la metodologia delle attivita'  didattiche  tali
          da assicurare un piu' elevato livello della formazione,  la
          durata dei corsi  e  il  termine  per  l'attivazione  degli
          stessi,  nonche'  le  modalita'  di   conseguimento   della
          certificazione.  Sono  fatti   salvi   gli   attestati   di
          formazione conseguiti alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
          in  particolare  dell'art.  3-bis,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  nonche'   gli   attestati   in   corso   di
          conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo art.
          3-bis, comma 4, anche  se  conseguiti  in  data  posteriore
          all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi
          siano iniziati in data antecedente  alla  data  di  stipula
          dell'Accordo di cui al presente comma. 
              5. I requisiti  indicati  nel  comma  4  devono  essere
          posseduti alla data di scadenza del termine  stabilito  per
          la presentazione della domanda di ammissione. Alle  domande
          dovranno  essere  allegati  il   curriculum   formativo   e
          professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
          comma 6. La partecipazione alla procedura di  selezione  e'
          subordinata al versamento ad apposito capitolo  di  entrata
          del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro  30,
          non rimborsabile. I relativi introiti sono  riassegnati  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero della salute  per  essere  destinati  alle  spese
          necessarie per  assicurare  il  supporto  allo  svolgimento
          delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco  di
          idonei cui al presente articolo. 
              6. La commissione procede alla valutazione  dei  titoli
          formativi e professionali  e  della  comprovata  esperienza
          dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
          cui ai commi da  7-bis  a  7-sexies,  e  criteri  specifici
          predefiniti  nell'avviso  pubblico  di  cui  al  comma   4,
          considerando: 
                a)   relativamente   alla    comprovata    esperienza
          dirigenziale, la tipologia  e  dimensione  delle  strutture
          nelle quali e' stata maturata, anche in termini di  risorse
          umane e finanziarie gestite, la posizione di  coordinamento
          e responsabilita' di strutture con incarichi di durata  non
          inferiore a un anno,  nonche'  eventuali  provvedimenti  di
          decadenza, o provvedimenti assimilabili; 
                b) relativamente ai titoli formativi e  professionali
          che devono comunque avere  attinenza  con  le  materie  del
          management e  della  direzione  aziendale,  l'attivita'  di
          docenza svolta in corsi universitari  e  post  universitari
          presso istituzioni  pubbliche  e  private  di  riconosciuta
          rilevanza,   delle   pubblicazioni   e   delle   produzioni
          scientifiche degli  ultimi  cinque  anni,  il  possesso  di
          diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,  master,
          corsi di  perfezionamento  universitari  di  durata  almeno
          annuale, abilitazioni  professionali,  ulteriori  corsi  di
          formazione di ambito  manageriale  e  organizzativo  svolti
          presso istituzioni  pubbliche  e  private  di  riconosciuta
          rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei
          corsi gia' valutati quali requisito d'accesso 
              7. Il punteggio massimo  complessivamente  attribuibile
          dalla commissione a ciascun candidato e'  di  100  punti  e
          possono essere inseriti nell'elenco nazionale  i  candidati
          che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore  a
          70   punti.   Il   punteggio   e'   assegnato    ai    fini
          dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
          pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati  senza
          l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 
              7-bis.  Ai  fini  della   valutazione   dell'esperienza
          dirigenziale maturata nel  settore  sanitario,  pubblico  o
          privato, di  cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera  b),  la
          Commissione fa riferimento all'esperienza  acquisita  nelle
          strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
          del settore farmaceutico e dei dispositivi medici,  nonche'
          negli enti a carattere regolatorio e di ricerca  in  ambito
          sanitario. 
              7-ter.  L'esperienza  dirigenziale   valutabile   dalla
          Commissione,  di  cui  al   comma   6,   lettera   a),   e'
          esclusivamente   l'attivita'   di   direzione    dell'ente,
          dell'azienda, della struttura o  dell'organismo  ovvero  di
          una  delle  sue  articolazioni  comunque   contraddistinte,
          svolta, a seguito di formale conferimento di incarico,  con
          autonomia  organizzativa  e  gestionale,  nonche'   diretta
          responsabilita' di risorse umane, tecniche  o  finanziarie,
          maturata nel settore pubblico e privato. Non  si  considera
          esperienza dirigenziale valutabile ai  sensi  del  presente
          comma l'attivita' svolta a seguito di incarico  comportante
          funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 
              7-quater.  La  Commissione  valuta  esclusivamente   le
          esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
          sette anni, attribuendo un  punteggio  complessivo  massimo
          non  superiore  a  60  punti,  tenendo  conto  per  ciascun
          incarico di quanto previsto dal comma  6,  lettera  a).  In
          particolare: 
                a)    individua    range     predefiniti     relativi
          rispettivamente al numero di  risorse  umane  e  al  valore
          economico delle risorse finanziarie gestite e  per  ciascun
          range attribuisce il relativo punteggio; 
                b)  definisce  il  coefficiente   da   applicare   al
          punteggio base ottenuto dal  candidato  in  relazione  alle
          diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
          dirigenziale e' stata svolta; 
                c)  definisce  il  coefficiente   da   applicare   al
          punteggio base  ottenuto  dal  candidato  per  l'esperienza
          dirigenziale  che  ha  comportato  il  coordinamento  e  la
          responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 
              7-quinquies. Eventuali provvedimenti di  decadenza  del
          candidato, o provvedimenti  assimilabili,  riportati  negli
          ultimi sette anni, sono valutati con una  decurtazione  del
          punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il  punteggio  per
          ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la  frazione
          superiore all'anno, e' attribuito  assegnando  per  ciascun
          giorno  di   durata   un   trecentosessantacinquesimo   del
          punteggio annuale previsto per quella specifica  esperienza
          dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni  temporali  degli
          incarichi ricoperti, e'  valutata  ai  fini  dell'idoneita'
          esclusivamente   una   singola   esperienza   dirigenziale,
          scegliendo quella a cui puo' essere attribuito  il  maggior
          punteggio. 
              7-sexies. La Commissione valuta i  titoli  formativi  e
          professionali  posseduti  dal  candidato   attribuendo   un
          punteggio, complessivo massimo non superiore  a  40  punti,
          ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
          b). 
              8. Non possono essere reinseriti nell'elenco  nazionale
          coloro che siano stati dichiarati decaduti  dal  precedente
          incarico  di  direttore  generale  per   violazione   degli
          obblighi di trasparenza di cui al  decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto  legislativo
          25 maggio 2016, n. 97.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11 del decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art.  3  (Organizzazione  delle   unita'   sanitarie
          locali). - (Omissis). 
              11. Non possono  essere  nominati  direttori  generali,
          direttori amministrativi o direttori sanitari delle  unita'
          sanitarie locali: 
                a) coloro che hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un  anno  per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione  dei
          doveri inerenti ad  una  pubblica  funzione,  salvo  quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; 
                b) coloro che sono sottoposti a  procedimento  penale
          per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
          in flagranza; 
                c)  coloro  che  sono  stati  sottoposti,  anche  con
          provvedimento non definitivo ad una misura di  prevenzione,
          salvi gli effetti della riabilitazione  prevista  dall'art.
          15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                d) coloro che sono sottoposti a misura  di  sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6 del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art.  3  (Organizzazione  delle   unita'   sanitarie
          locali). - (Omissis). 
              6.   Tutti   i   poteri   di   gestione,   nonche'   la
          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
          al direttore generale. Al  direttore  generale  compete  in
          particolare, anche attraverso  l'istituzione  dell'apposito
          servizio di  controllo  interno  di  cui  all'art.  20  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   verificare,   mediante
          valutazioni comparative dei costi,  dei  rendimenti  e  dei
          risultati, la corretta ed economica gestione delle  risorse
          attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon
          andamento dell'azione amministrativa.  I  provvedimenti  di
          nomina  dei  direttori  generali   delle   aziende   unita'
          sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono  adottati
          esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
          1 del decreto-legge 27  agosto  1994,  n.  512,  convertito
          dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,  senza  necessita'  di
          valutazioni comparative. L'autonomia  di  cui  al  comma  1
          diviene effettiva con la prima  immissione  nelle  funzioni
          del direttore generale. I contenuti di tale contratto,  ivi
          compresi i criteri per la determinazione degli  emolumenti,
          sono fissati entro centoventi giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri  della
          sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza  sociale
          e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti fra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome. Il direttore generale  e'  tenuto  a  motivare  i
          provvedimenti assunti in difformita' dal  parere  reso  dal
          direttore sanitario, dal  direttore  amministrativo  e  dal
          consiglio dei sanitari. In caso di vacanza  dell'ufficio  o
          nei  casi  di  assenza  o  di  impedimento  del   direttore
          generale, le relative funzioni sono  svolte  dal  direttore
          amministrativo o dal  direttore  sanitario  su  delega  del
          direttore generale o, in mancanza di delega, dal  direttore
          piu' anziano per eta'. Ove  l'assenza  o  l'impedimento  si
          protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici): 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  1-bis,  del
          citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
                «Art.  3  (Organizzazione  delle   unita'   sanitarie
          locali). - (Omissis). 
              1-bis. In funzione  del  perseguimento  dei  loro  fini
          istituzionali, le unita' sanitarie locali si  costituiscono
          in aziende con personalita' giuridica pubblica e  autonomia
          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
          sono disciplinati con atto aziendale  di  diritto  privato,
          nel  rispetto  dei   principi   e   criteri   previsti   da
          disposizioni  regionali.  L'atto  aziendale  individua   le
          strutture  operative  dotate  di  autonomia  gestionale   o
          tecnico-professionale,    soggette    a     rendicontazione
          analitica.». 
              - Per l'art. 2 del decreto legislativo 4  agosto  2016,
          n. 171, si veda in note all'art. 2.