Art. 3 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in  modo  facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A). 
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine  di  verificare
il rispetto del limite di cui all'art. 2,  comma  4,  della  legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, si attengono ai criteri di  calcolo  delle  «Istruzioni  per  la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  della  legge
sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2019  -  30
giugno  2019  alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma  1,  del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. 
  5. Secondo l'ultima rilevazione  statistica  condotta  dalla  Banca
d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i
tassi di mora pattuiti  presentano,  rispetto  ai  tassi  percentuali
corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9  punti  percentuali
per i mutui  ipotecari  di  durata  ultraquinquennale,  a  4,1  punti
percentuali per le operazioni di leasing e a  3,1  punti  percentuali
per il complesso degli altri prestiti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 giugno 2019 
 
                                       Il dirigente generale: Ciciani