Art. 3 Termini per l'inoltro della documentazione e di decorrenza dei contributi 1. Ai fini dell'attribuzione del contributo le regioni devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it 2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro i limiti di cui al comma 1, il contributo decennale e' attribuito dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva.