Art. 3 
 
             Termini per l'inoltro della documentazione 
                   e di decorrenza dei contributi 
 
  1. Ai fini  dell'attribuzione  del  contributo  le  regioni  devono
inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e
non oltre  il  mese  successivo  alla  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali  -  Direzione  centrale  della  finanza
locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma  -  ufficio  sportello
unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it 
  2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro  i
limiti di cui al comma  1,  il  contributo  decennale  e'  attribuito
dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il  mese  di
gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi  decorrenza
successiva.