Art. 3 
 
         Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi 
                   per la micromobilita' elettrica 
 
  1. I comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui
all'art. 7 del Codice della strada, autorizzano in  via  sperimentale
la circolazione dei  dispositivi  per  la  micromobilita'  elettrica,
esclusivamente  in  ambito  urbano,  limitatamente  alle   specifiche
tipologie di infrastrutture stradali e/o  parti  di  strada  indicati
nella tabella di cui all'allegato 2.