Art. 3 Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilita' elettrica 1. I comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilita' elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2.