Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Per le attivita' in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta adempimenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2019 Il Ministro dell'interno: Salvini