Art. 3 
 
                       Oggetto della garanzia 
 
  1. Per le finalita' di  cui  all'art.  2,  il  Fondo  interviene  a
supporto delle nuove operazioni di finanziamento degli interventi  di
cui all'art. 5 utilizzando, in via alternativa, i seguenti strumenti: 
    a) garanzia, prestata dal  Fondo  direttamente  a  beneficio  del
gestore titolato, di pagamento del «Valore di subentro riconosciuto»; 
    b)  garanzia  di  rimborso  del  credito  vantato  dai   soggetti
finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.