Art. 3 Oggetto della garanzia 1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il Fondo interviene a supporto delle nuove operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 utilizzando, in via alternativa, i seguenti strumenti: a) garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento del «Valore di subentro riconosciuto»; b) garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.