Art. 3 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. L'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e  gli  incassi  in
euro in Unione monetaria  europea,  in  attuazione  dell'art.  2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  482  del  2001»,  e'
abrogato. 
  2. L'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
6 agosto 2003 «Nuove procedure per  i  pagamenti  e  gli  incassi  da
effettuarsi in euro  nei  Paesi  non  aderenti  all'Unione  monetaria
europea, ed in valuta, in  attuazione  degli  articoli  3  e  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e'
abrogato. 
  3. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
6 agosto 2003 «Nuove procedure per  i  pagamenti  e  gli  incassi  da
effettuarsi in euro  nei  Paesi  non  aderenti  all'Unione  monetaria
europea, ed in valuta, in  attuazione  degli  articoli  3  e  6,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e'
abrogato. 
  4. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i  pagamenti  da  e
per  l'estero  del  Ministero  degli  affari  esteri,  in  attuazione
dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  15
dicembre 2001, n. 482», e' abrogato alla data di  entrata  in  vigore
delle disposizioni di cui all'art. 2. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 giugno 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria 

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, 1-967