Art. 3 Emittente di identificativi 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' designata quale entita' (di seguito, emittente di identificativi) responsabile della generazione e del rilascio di identificativi univoci, in conformita' agli articoli 8, 9, 11 e 13. L'agenzia si avvale del partner tecnologico dell'amministrazione finanziaria Sogei S.p.a. 2. Il partner tecnologico di cui al comma 1, qualora intenda ricorrere a subfornitori per l'esecuzione delle sue funzioni, ne comunica preventivamente l'identita' all'Agenzia delle dogane dei monopoli e al Ministero della salute designate quali amministratori nazionali ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera k). 3. L'emittente di identificativi e' indipendente e soddisfa i criteri di cui all'art. 35. 4. All'emittente di identificativi e' assegnato un codice identificativo univoco. Il codice e' composto da caratteri alfanumerici ed e' conforme alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015. 5. Se l'emittente di identificativi e' designato in altri Stati membri, esso e' identificato dal codice identificativo di cui al comma 4. 6. Il Ministero della salute notifica alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo. 7. Le informazioni relative all'identita' dell'emittente di identificativi e al suo codice identificativo sono rese disponibili al pubblico e accessibili on-line. 8. Sono adottate misure adeguate per assicurare: a) che l'emittente di identificativi designato e gli eventuali subfornitori continuino a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'art. 35; e b) la continuita' dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine l'emittente di identificativi elabora un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuita' delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi. 9. L'emittente di identificativi puo' definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci. Tali tariffe sono non discriminatorie e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalita' di consegna.