Art. 3. Modalita' di esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso si esercita su richiesta scritta e motivata, mediante visione ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento. 2. La richiesta e' rivolta al responsabile del procedimento di accesso, di cui all'art. 4. Il richiedente deve: indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione certa; dichiarare la situazione soggettiva che ritenga rilevante ai fini dell'accesso richiesto; far constare della propria identita', ovvero dei propri poteri rappresentativi. 3. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali essa si intende respinta. 4. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla data di ricevimento, deve dare comunicazione al richiedente dell'irregolarita' o dell'incompletezza con mezzi idonei a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. 5. Il diritto di accesso si esercita: a. con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'Amministrazione; b. fino a quando l'Amministrazione ha l'obbligo di detenere, in base alla normativa interna, i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. 6. Non sono accolte le richieste di accesso per soddisfare le quali l'Amministrazione debba elaborare dati in suo possesso.