Art. 3 
 
            Modalita' e requisiti generali per l'accesso 
                   ai meccanismi di incentivazione 
 
  1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa  partecipazione
a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da  iscrivere  in
appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli
impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti  nelle
seguenti categorie: 
    a) impianti di nuova  costruzione,  integralmente  ricostruiti  e
riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; 
    b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la
differenza tra il valore della potenza  dopo  l'intervento  e  quello
della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW; 
    c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW. 
  2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale  o  superiore  ai
valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di  cui
al  presente  decreto  a  seguito  di  partecipazione   a   procedure
competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza. 
  3. Le procedure di registro e asta di cui  ai  commi  1  e  2  sono
disciplinate, rispettivamente, dal  Titolo  II  e  III  del  presente
decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto  dei  principi
fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza  e
secondo modalita' non discriminatorie. 
  4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi  di  cui  al  presente
decreto  a  condizione  che  i  relativi  lavori   di   realizzazione
risultino,   dalla   comunicazione   di   inizio   lavori   trasmessa
all'amministrazione  competente,  avviati   dopo   l'inserimento   in
posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo,  fermo  restando
il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto,  non
si applica: 
    a) agli impianti che avevano accesso diretto  agli  incentivi  ai
sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016; 
    b) agli impianti di cui all'art. 4, commi  1  e  2,  del  decreto
ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei,  ma  che  sono
stati  iscritti  in  posizione  non  utile  nei  registri   e   nelle
graduatorie delle aste di  cui  al  medesimo decreto  ministeriale 23
giugno  2016,  sempreche'  entrino   in   esercizio   successivamente
all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai  sensi
del presente decreto. 
  5.  Oltre  ai  requisiti  specifici  per  la  partecipazione   alle
procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i  seguenti
requisiti generali per la partecipazione alle  procedure  di  asta  e
registro: 
    a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli  abilitativi
alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i  titoli  concessori
ove previsti,  il  preventivo  di  connessione  alla  rete  elettrica
accettato in via definitiva  e  la  registrazione  dell'impianto  sul
sistema Gaudi' validata dal gestore di rete; 
    b)  impianti  fotovoltaici:   ricorrono   entrambi   i   seguenti
requisiti: 
      1. sono solo di nuova costruzione e realizzati  con  componenti
di nuova costruzione; 
      2.  rispettano  le  disposizioni  di  cui   all'art.   65   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  legge  24  marzo
2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi  statali  per
impianti con moduli collocati a terra in aree agricole; 
    c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento  che
non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre
una delle seguenti condizioni: 
      1. e' rispettata una delle caratteristiche costruttive  di  cui
all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del
decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione
rilasciata  dall'ente  preposto  al  rilascio  della  concessione  di
derivazione, ove non gia' esplicitata nel titolo  concessorio  o  nel
relativo disciplinare; 
      2. la concessione di derivazione e' conforme alle  Linee  guida
per le valutazioni ambientali  ex  ante  delle  derivazioni  idriche,
approvate con d.d. n. 29/STA del 13  febbraio  2017,  in  particolare
alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle  Linee
guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione  del  deflusso
minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13  febbraio  2017
nonche', come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13  febbraio
2017 in considerazione  delle  modifiche  fisiche  del  corpo  idrico
conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui  all'art.
4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come  recepite  dall'art.  77,
comma 10-bis del decreto legislativo n.  152/06.  La  conformita'  e'
verificata e dichiarata  dal  Sistema  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai  soli  fini
dell'accesso alle tariffe di cui  al  presente  decreto,  a  supporto
dell'autorita' concedente, sulla base di  una  apposita  istruttoria.
L'autorita' concedente e' tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per
l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario  e'
tenuto ad  allegare  la  medesima  verifica  alla  documentazione  da
trasmettere al GSE ai fini della  partecipazione  alle  procedure  di
asta e registro. Sulla base delle  richieste  pervenute  entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,  SNPA  pubblica  il
calendario dell'avvio delle  istruttorie  e  aggiorna  semestralmente
tale calendario sulla  base  delle  domande  eventualmente  pervenute
successivamente. L'istruttoria  su  ciascuna  richiesta  si  completa
entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati  dati
utili risultano  regolarmente  pervenuti.  I  costi  dell'istruttoria
sostenuti da SNPA per la verifica della conformita' sono a carico del
richiedente, secondo le regole  gia'  previste  per  l'autorizzazione
allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del  medesimo  decreto
legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul  proprio  sito  internet
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico  6  novembre  2014  in  materia  di
rimodulazione degli incentivi per la produzione  di  elettricita'  da
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 
  7. Prima di  inoltrare  richiesta  di  accesso  agli  incentivi  il
soggetto responsabile e' tenuto ad aggiornare, se del  caso,  i  dati
dell'impianto su Gaudi'. 
  8.  L'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  presente  decreto   e'
alternativo al ritiro dedicato di  cui  all'art.  13,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul
posto. 
  9. I soggetti che hanno avuto accesso  agli  incentivi  di  cui  al
presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di
diritto;  in  tal  caso,  i  predetti  soggetti  sono   tenuti   alla
restituzione  degli  incentivi  netti  fruiti  fino  al  momento   di
esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale  opzione  e'
condizionato  alla  verifica   da   parte   del   GSE   dell'avvenuta
restituzione. 
  10. Possono partecipare alle procedure di registri anche  aggregati
costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo  gruppo  di  cui
all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche' la potenza
complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW. 
  11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli  aggregati
costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo,  di  cui
all'art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore  a
500 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato  sia  uguale  o
superiore a 1 MW. 
  12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti
e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia  impegnato  a
svolgere attivita' di  supporto,  anche  in  termini  di  analisi  di
impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i  quali
le attivita' di supporto del GSE sono  rese  disponibili  in  maniera
trasparente e non discriminatoria a tutte le  categorie  di  soggetti
potenzialmente interessati nonche'  i  progetti  e  gli  impianti  di
pubbliche amministrazioni, limitatamente a  quelli  ammissibili  alle
procedure di registro. 
  13. Non sono ammissibili alle procedure di registro  interventi  di
potenziamento di un impianto, che  seguano  ad  altri  interventi  di
potenziamento  eseguiti  sullo  stesso  impianto  nell'ambito   delle
procedure di registro svolte ai sensi del presente  decreto,  qualora
con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un  incremento
complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1  MW.  In
caso di piu'  interventi  di  potenziamento  sullo  stesso  impianto,
devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento. 
  14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina  fiscale,
urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.