Art. 3 Modalita' e requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione 1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie: a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW; b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW; c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW. 2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale o superiore ai valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza. 3. Le procedure di registro e asta di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate, rispettivamente, dal Titolo II e III del presente decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza e secondo modalita' non discriminatorie. 4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto, non si applica: a) agli impianti che avevano accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016; b) agli impianti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei, ma che sono stati iscritti in posizione non utile nei registri e nelle graduatorie delle aste di cui al medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, sempreche' entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del presente decreto. 5. Oltre ai requisiti specifici per la partecipazione alle procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro: a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i titoli concessori ove previsti, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e la registrazione dell'impianto sul sistema Gaudi' validata dal gestore di rete; b) impianti fotovoltaici: ricorrono entrambi i seguenti requisiti: 1. sono solo di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; 2. rispettano le disposizioni di cui all'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole; c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre una delle seguenti condizioni: 1. e' rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non gia' esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare; 2. la concessione di derivazione e' conforme alle Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13 febbraio 2017 nonche', come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13 febbraio 2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui all'art. 4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'art. 77, comma 10-bis del decreto legislativo n. 152/06. La conformita' e' verificata e dichiarata dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai soli fini dell'accesso alle tariffe di cui al presente decreto, a supporto dell'autorita' concedente, sulla base di una apposita istruttoria. L'autorita' concedente e' tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario e' tenuto ad allegare la medesima verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure di asta e registro. Sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, SNPA pubblica il calendario dell'avvio delle istruttorie e aggiorna semestralmente tale calendario sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente. L'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti. I costi dell'istruttoria sostenuti da SNPA per la verifica della conformita' sono a carico del richiedente, secondo le regole gia' previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del medesimo decreto legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 novembre 2014 in materia di rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricita' da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. 7. Prima di inoltrare richiesta di accesso agli incentivi il soggetto responsabile e' tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto su Gaudi'. 8. L'accesso agli incentivi di cui al presente decreto e' alternativo al ritiro dedicato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul posto. 9. I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, i predetti soggetti sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale opzione e' condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione. 10. Possono partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo di cui all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW. 11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all'art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. 12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia impegnato a svolgere attivita' di supporto, anche in termini di analisi di impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i quali le attivita' di supporto del GSE sono rese disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a tutte le categorie di soggetti potenzialmente interessati nonche' i progetti e gli impianti di pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro. 13. Non sono ammissibili alle procedure di registro interventi di potenziamento di un impianto, che seguano ad altri interventi di potenziamento eseguiti sullo stesso impianto nell'ambito delle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, qualora con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un incremento complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1 MW. In caso di piu' interventi di potenziamento sullo stesso impianto, devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento. 14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina fiscale, urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.