Art. 3 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1. Gli enti beneficiari dei  finanziamenti  possono  chiedere  alla
direzione  generale  per  gli  interventi  in  materia  di   edilizia
scolastica, per la gestione dei Fondi strutturali per l'istruzione  e
per   l'innovazione   digitale   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  tramite  apposito  applicativo,
successivamente all'avvenuta registrazione del  presente  decreto  da
parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino ad un  massimo
del 20% dell'importo di finanziamento. 
  2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione  di
eventuali somme gia' ricevute, direttamente dalla direzione  generale
in favore degli enti locali beneficiari sulla  base  degli  stati  di
avanzamento lavori o  delle  spese  maturate  dall'ente,  debitamente
certificati  dal  responsabile  unico  del  procedimento,   fino   al
raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto  del  ribasso
di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo
e/o del certificato di regolare esecuzione. 
  3. Le economie di gara  non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente
locale e possono essere utilizzate  nei  limiti  del  50%  e  per  le
ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50. 
  4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  5. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti ad implementare il  sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui
al comma 1. 
  6. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art.  13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad inserire
gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento  degli  stessi
sulla piattaforma  WebGIS  «Obiettivo  Sicurezza  delle  scuole»  del
Dipartimento della protezione civile.