(ALLEGATO 2)
                             ALLEGATO 2 
                     Fattori di rischio elevato 
 
  Per agevolare  i  destinatari  nell'applicazione  delle  misure  di
  adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori  di
  rischio  previsti  dal  decreto  antiriciclaggio   corredati,   ove
  opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresi', ai  sensi
  dell'articolo 24, comma 4, del decreto  antiriciclaggio,  ulteriori
  fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure
  rafforzate(27) . 
 
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  (27) Ove rilevanti in relazione alla specifica attivita' svolta,  i
 destinatari prendono anche in considerazione gli  ulteriori  fattori
 di  rischio  elevato  contenuti  nel   Titolo   III   ("Orientamenti
 settoriali")  degli  Orientamenti  congiunti  delle   Autorita'   di
 Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata
 verifica della clientela e sui fattori di rischio di  riciclaggio  e
 finanziamento del terrorismo associati ai rapporti  continuativi  ed
 alle            operazioni            occasionali             (cfr.:
 https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guide
 lines%20on%20Risk%20Factors IT 04-01-2018.pdf). 
 
 
  A) Fattori di rischio elevato  relativi  al  cliente,  esecutore  e
titolare effettivo: 
  1) rapporti  continuativi  instaurati  in  circostanze  anomale.  A
titolo esemplificativo, sono prese in considerazione  circostanze  in
cui  il  cliente  o  l'esecutore  sono  riluttanti  nel  fornire   le
informazioni  richieste,  variano   ripetutamente   le   informazioni
fornite, danno informazioni incomplete o erronee o non sono in  grado
di produrre documentazione sulla  propria  identita',  salvo  i  casi
legittimi,  quali  quello  dei  richiedenti  asilo.  Sono  tenuti  in
considerazione, altresi', eventuali comportamenti  sintomatici  della
volonta' del  cliente  di  evitare  l'instaurazione  di  un  rapporto
continuativo, ad esempio, quando il cliente chiede di effettuare  una
o piu' operazioni occasionali nonostante l'apertura  di  un  rapporto
continuativo risulterebbe economicamente piu' ragionevole; 
  2) clienti e titolare effettivo residenti o  aventi  sede  in  aree
  geografiche a rischio elevato. Questo  fattore  ricorre  quando  il
  cliente o il titolare effettivo sono  residenti  o  hanno  la  sede
  principale delle proprie attivita'  ovvero  rilevanti  collegamenti
  con paesi a rischio  elevato,  secondo  i  criteri  previsti  dalla
  lettera C(28) . In particolare, quando il cliente e' residente o ha
  sede in un'area geografica a rischio elevato e' opportuno  valutare
  se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la
  tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti  o  se
  le  necessita'  finanziarie  del  cliente   possano   essere   piu'
  propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente
  ha sede; 
 
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  (28) Resta fermo che nei confronti dei paesi terzi ad alto  rischio
 i destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della
 clientela previste dalla Parte Quarta. 
 
 
  3) indici reputazionali negativi relativi al cliente,  al  titolare
effettivo e all'esecutore. Rileva, tra l'altro,  la  sussistenza  di:
procedimenti penali, quando questa informazione e' notoria o comunque
nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza  che  ne
impediscono l'utilizzo da parte del destinatario ai sensi del  codice
di procedura penale; procedimenti per  danno  erariale;  procedimenti
per responsabilita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per  violazione
delle  disposizioni  antiriciclaggio  a  carico  del  cliente  o  del
titolare  effettivo.  I   destinatari   considerano,   altresi',   la
sussistenza  di  precedenti  segnalazioni  di   operazioni   sospette
inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. I
destinatari tengono  conto  anche  di  informazioni  -  pubblicamente
accessibili  -  esterne  al  patrimonio  informativo  aziendale.  Nel
valutare le notizie negative provenienti dai media o da  altre  fonti
informative,  i  destinatari   ne   considerano   la   fondatezza   e
l'attendibilita'  basandosi,  in  particolare,   sulla   qualita'   e
sull'indipendenza delle fonti informative e  sulla  ricorrenza  delle
informazioni.  Rilevano,  tra  l'altro,  le   informazioni   relative
all'attivita'  esercitate,  anche  in  passato,  dal  cliente  e  dal
titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente  legati
al cliente o al titolare effettivo in virtu', ad esempio, di rapporti
familiari o d'affari. Resta ferma  la  necessita'  di  verificare  la
ricorrenza di nominativi nelle  liste  delle  persone  o  degli  enti
associati ai fini dell'applicazione degli  obblighi  di  congelamento
previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati  ai  sensi
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
  4)  strutture  qualificabili   come   veicoli   di   interposizione
  patrimoniale. E' il  caso,  a  titolo  esemplificativo,  di  trust,
  societa' fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici  che
  possono  essere  strutturati  in  maniera   tale   da   beneficiare
  dell'anonimato e permettere rapporti con banche  di  comodo  o  con
  societa' aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione e'  posta
  a strutture  societarie  e  trust  qualificabili  come  veicoli  di
  interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle  valutazioni
  condotte  dal  GAFI  o  da   analoghi   organismi   internazionali,
  presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn.
  24 e 25 e al "Risultato immediato"(Immediate Outcome) n.  5(29)  in
  materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust.
  Si considerano altresi' a elevato rischio le entita' aventi sede in
  paesi  che  presentano  valutazioni  negative  del   Global   Forum
  dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a  fini
  fiscali. Con riferimento alle  societa'  fiduciarie,  la  vigilanza
  della Banca d'Italia costituisce  un  fattore  di  mitigazione  del
  rischio, che puo' determinare l'applicazione di misure ordinarie di
  adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione,
  rileva l'utilizzo improprio delle societa' veicolo per schermare la
  titolarita' effettiva  di  determinate  attivita',  ostacolando  la
  corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati; 
 
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  (29) A questo fine i  destinatari  possono  consultare  la  tabella
 consolidata dei rating inerenti alle diverse valutazioni condotte in
 ambito GAFI o da analoghi organismi internazionali. 
 
 
  5)  societa'  che  hanno  emesso  azioni  al  portatore   o   siano
partecipate  da  fiduciari   (cd.   nominee   shareholder).   Si   fa
riferimento, nella prima ipotesi, a casi  di  societa'  costituite  o
patrimonializzate attraverso strumenti al portatore,  soprattutto  se
emessi in paesi esteri che, in base  alle  valutazioni  condotte  dal
GAFI  o  da  analoghi  organismi  internazionali,  presentano  rating
sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24  e  n.  25  e  al
Risultato immediato (Immediate Outcome) n. 5, in materia di  obblighi
di trasparenza di strutture societarie e trust; 
  6) tipo di attivita' economica caratterizzata da  elevato  utilizzo
di contante. Rileva la riconducibilita'  delle  attivita'  economiche
svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai  rischi  di
riciclaggio quali il settore dei compro oro, di  cambio  valuta,  del
gioco o delle scommesse, attivita' prestata da  agenti  in  attivita'
finanziaria e "soggetti  convenzionati  e  agenti"  nel  servizio  di
rimessa di denaro; 
  7)  tipo   di   attivita'   economica   riconducibile   a   settori
particolarmente  esposti  a  rischi  di  corruzione.  Si  tratta,  in
particolare, di  settori  economici  interessati  dall'erogazione  di
fondi pubblici,  anche  di  origine  comunitaria,  appalti  pubblici,
sanita', edilizia, commercio  di  armi,  difesa,  industria  bellica,
industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti,  produzione
di energie rinnovabili; 
  8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche  in
ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per  i  quali  comunque
sussiste una rilevante esposizione al rischio di  corruzione.  Si  fa
riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a  soggetti  con
ruoli apicali nella pubblica  amministrazione  o  in  enti  pubblici,
consorzi e associazioni di natura pubblicistica; 
  9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data  la
natura dell'attivita' svolta. Occorre considerare la forma  giuridica
adottata dal cliente, specie ove  presenti  particolari  elementi  di
complessita'   od   opacita'    che    impediscono    o    ostacolano
l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o
di eventuali collegamenti azionari o finanziari con  soggetti  aventi
sede in aree geografiche a rischio elevato. 
 
  B)  Fattori  di  rischio  elevato  relativi  a  prodotti,  servizi,
operazioni o canali di distribuzione: 
  1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una
clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano  i
servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di  clientela  con
elevate disponibilita' economiche, specie se provenienti  da  settori
economici ad alto rischio; 
  2) prodotti  od  operazioni  che  potrebbero  favorire  l'anonimato
ovvero favorire  l'occultamento  dell'identita'  del  cliente  o  del
titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate  anonime
emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le  operazioni
riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in
valuta virtuale e viceversa; 
  3)   operazioni   in   contante   frequenti    e    ingiustificate,
caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro  di  grosso  taglio
ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti; 
  4) operazioni  di  versamento  di  contante  o  valori  provenienti
dall'estero di importo complessivo pari o superiore  al  controvalore
di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente
copia della  dichiarazione  di  trasferimento  di  contante  prevista
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.  195,  e
approfondiscono eventuali comportamenti di  rifiuto  o  riluttanza  a
fornire la documentazione; 
  5) rapporti continuativi od operazioni occasionali a  distanza  non
assistiti da adeguati meccanismi e procedure  di  riconoscimento.  Si
considerano  adeguati  i  meccanismi  e  le   procedure   individuati
dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio  e
dall'Allegato 3 delle presenti disposizioni; 
  6) pagamenti ricevuti da terzi privi di  un  evidente  collegamento
  con  il  cliente  o  con  la  sua  attivita'.  Rilevano,  a  titolo
  esemplificativo, il pagamento di fatture  effettuato  da  parte  di
  terzi estranei al rapporto negoziale(30) o triangolazioni di natura
  commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa,
  caratterizzate da pagamenti disposti da societa'  estere  prive  di
  legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree
  geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito,  altresi',
  la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero  e  per
  importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento  con  il
  cliente; 
 
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  (30)  Cfr.  lo  schema  rappresentativo  di  comportamenti  anomali
 "Operativita' connessa con le frodi fiscali internazionali e con  le
 frodi nelle fatturazioni" pubblicato dalla UIF il 23 aprile 2012. 
 
 
  7) prodotti  e  pratiche  commerciali  di  nuova  generazione,  che
includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o  di  tecnologie
innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.  Il  destinatario  deve
essere in grado di identificare e  valutare  i  rischi  associati  al
prodotto o servizio innovativo offerto. 
 
  C) Fattori di rischio elevato geografici: 
  1) paesi  terzi  che  fonti  autorevoli  e  indipendenti  ritengono
carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano
tra le fonti autorevoli e indipendenti:  i  rapporti  di  valutazione
reciproca elaborati dal GAFI o da organismi  internazionali  analoghi
(es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI  dei  Paesi  a  rischio
elevato e  non  collaborativi;  le  relazioni  pubblicate  dal  Fondo
Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del
settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le
informazioni provenienti dalle autorita' di vigilanza,  quali  quelle
contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori; 
  2)  paesi  e  aree  geografiche  valutati  ad  elevato  livello  di
corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose  da  fonti
autorevoli e indipendenti. Tra le  fonti  autorevoli  e  indipendenti
possono rientrare le "Analisi nazionali del  rischio"  (cd.  National
Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita'  investigative
e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione
della Convenzione OCSE contro le pratiche  di  corruzione  nonche'  i
rapporti  mondiali  sulla  droga  (World  Drug   Report)   pubblicati
dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 
  3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o  misure  analoghe  adottate
dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al  riguardo,  i
destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione  europea  e
le altre misure restrittive adottate ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109  in  attuazione   di
Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni  Unite,  per  il
contrasto del finanziamento del terrorismo e  del  finanziamento  dei
programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e  nei
confronti dell'attivita'  di  paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale; 
  4) paesi e aree geografiche che finanziano o  sostengono  attivita'
terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.  Sono
di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di
terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre  organizzazioni  e  agenzie
internazionali, quali Europol; 
  5) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti  come  carenti
sotto il profilo della conformita' agli standard internazionali sulla
trasparenza e lo scambio di informazioni a  fini  fiscali.  Rientrano
tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati  dall'OCSE
sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni
sull'impegno del paese nello scambio  automatico  delle  informazioni
finanziarie per finalita' fiscali ai sensi del cd.  Common  Reporting
Standard; rilevano inoltre i rating  assegnati  alle  Raccomandazioni
nn. 9, 24 e 25  del  GAFI  ed  ai  "Risultati  immediati"  (Immediate
Outcomes)  n.  2  e  n.  5  nei  rapporti  di  valutazione  reciproca
internazionali. 
  Nel documento di policy antiriciclaggio, i destinatari stabiliscono
l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti  al
paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalita'
del rapporto continuativo. Ad esempio, quando: 
  - i fondi impiegati nel rapporto continuativo sono  stati  prodotti
in  un  paese  terzo,  assume  particolare  rilievo   il   tasso   di
criminalita'  del  paese  stesso  e  l'efficacia  del   suo   sistema
investigativo e giudiziario; 
  - i fondi sono ricevuti da o inviati a  paesi  terzi  associati  ad
attivita' terroristiche, i destinatari valutano eventuali elementi di
sospetto, anche alla luce dello scopo e della natura del rapporto; 
  -  il  cliente  e'  un  intermediario  bancario  o  finanziario,  i
destinatari prestano particolare attenzione all'adeguatezza dei  suoi
presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
e all'efficacia dei controlli di vigilanza.