ALLEGATO 2 Fattori di rischio elevato Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresi', ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate(27) . -------- (27) Ove rilevanti in relazione alla specifica attivita' svolta, i destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di rischio elevato contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorita' di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi ed alle operazioni occasionali (cfr.: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guide lines%20on%20Risk%20Factors IT 04-01-2018.pdf). A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo: 1) rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erronee o non sono in grado di produrre documentazione sulla propria identita', salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione, altresi', eventuali comportamenti sintomatici della volonta' del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, quando il cliente chiede di effettuare una o piu' operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente piu' ragionevole; 2) clienti e titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Questo fattore ricorre quando il cliente o il titolare effettivo sono residenti o hanno la sede principale delle proprie attivita' ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato, secondo i criteri previsti dalla lettera C(28) . In particolare, quando il cliente e' residente o ha sede in un'area geografica a rischio elevato e' opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti o se le necessita' finanziarie del cliente possano essere piu' propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede; -------- (28) Resta fermo che nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio i destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela previste dalla Parte Quarta. 3) indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando questa informazione e' notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del destinatario ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del titolare effettivo. I destinatari considerano, altresi', la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. I destinatari tengono conto anche di informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio informativo aziendale. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, i destinatari ne considerano la fondatezza e l'attendibilita' basandosi, in particolare, sulla qualita' e sull'indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative all'attivita' esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo in virtu', ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessita' di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di trust, societa' fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con societa' aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione e' posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato"(Immediate Outcome) n. 5(29) in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Si considerano altresi' a elevato rischio le entita' aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle societa' fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che puo' determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'utilizzo improprio delle societa' veicolo per schermare la titolarita' effettiva di determinate attivita', ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati; -------- (29) A questo fine i destinatari possono consultare la tabella consolidata dei rating inerenti alle diverse valutazioni condotte in ambito GAFI o da analoghi organismi internazionali. 5) societa' che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. nominee shareholder). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di societa' costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (Immediate Outcome) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust; 6) tipo di attivita' economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilita' delle attivita' economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attivita' prestata da agenti in attivita' finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro; 7) tipo di attivita' economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanita', edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili; 8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica; 9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attivita' svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessita' od opacita' che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilita' economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio; 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identita' del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa; 3) operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti; 4) operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire la documentazione; 5) rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e dall'Allegato 3 delle presenti disposizioni; 6) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attivita'. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale(30) o triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da societa' estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito, altresi', la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente; -------- (30) Cfr. lo schema rappresentativo di comportamenti anomali "Operativita' connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni" pubblicato dalla UIF il 23 aprile 2012. 7) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto. C) Fattori di rischio elevato geografici: 1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorita' di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori; 2) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita' investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonche' i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; 4) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol; 5) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformita' agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalita' fiscali ai sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali. Nel documento di policy antiriciclaggio, i destinatari stabiliscono l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalita' del rapporto continuativo. Ad esempio, quando: - i fondi impiegati nel rapporto continuativo sono stati prodotti in un paese terzo, assume particolare rilievo il tasso di criminalita' del paese stesso e l'efficacia del suo sistema investigativo e giudiziario; - i fondi sono ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad attivita' terroristiche, i destinatari valutano eventuali elementi di sospetto, anche alla luce dello scopo e della natura del rapporto; - il cliente e' un intermediario bancario o finanziario, i destinatari prestano particolare attenzione all'adeguatezza dei suoi presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'efficacia dei controlli di vigilanza.