Art. 3 
 
 
               Modifiche al decreto del 10 maggio 2019 
 
  1. La lettera a) dell'art. 4, comma 3,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e' sostituita  dalla
seguente: 
    «a) la consistenza del patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del
risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro  posseduto  al  31
dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di  cui  all'art.  2,
comma  1,  lettera  f),  nonche'  i  contratti  di  assicurazione   a
capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le
istruzioni approvati con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
Dipartimento delle finanze  del  13  aprile  2017,  n.  138,  recante
approvazione del modello  tipo  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
(DSU), nonche' delle relative  istruzioni  per  la  compilazione,  ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del  reddito
complessivo dell'avente diritto  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche inferiore a  35.000  euro  nell'anno  2018,  al
netto di eventuali prestazioni di  previdenza  complementare  erogate
sotto forma di rendita;». 
  2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
del 10 maggio 2019 e' modificato, altresi', come segue: 
    a) al comma 1 la lettera h) e' soppressa; 
    b) al comma  2,  lettere  f)  e  g),  e  al  comma  3  la  parola
«autenticata» e' soppressa. 
  3. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
del 10 maggio 2019 e' modificato come segue: 
    a) al comma 1, dopo le  parole  «apposita  richiesta  che»,  sono
inserite le parole «, nel  rispetto  della  disciplina  normativa  in
materia di trattamento dei  dati  personali  secondo  i  principi  di
pertinenza e di non eccedenza del trattamento,»; 
    b) al comma 2, le parole «inerenti alla»  sono  sostituite  dalle
parole «necessari a riscontrare quanto dichiarato nella».  Alla  fine
del comma 2 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «A  richiesta  della
commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate conferma, sulla base dei
dati di cui dispone,  il  rispetto  o  meno  del  requisito  previsto
dall'art. 4, comma 3, lettera a), del  presente  decreto,  dichiarato
nella istanza di indennizzo previsto dal comma  502-bis  dell'art.  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni,  con
le modalita' concordate con la commissione stessa, nel rispetto della
disciplina normativa in materia di  trattamento  dei  dati  personali
secondo   i   principi   di   liceita',   correttezza,   trasparenza,
minimizzazione, nonche' integrita' e riservatezza.»; 
    c) al comma 3, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I
risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi  previsti
dal comma 502-bis dell'art. 1  della  legge  n.  145  del  2018  sono
soddisfatti con  priorita'  a  valere  sulla  dotazione  del  FIR  e,
nell'erogazione  degli  indennizzi  dovuti  agli  stessi,   e'   data
precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.». 
  4. All'art. 10, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente  periodo:
«Le modalita' di realizzazione e di gestione della  piattaforma  sono
stabilite in un atto tecnico adottato dalla commissione tecnica,  che
individua,  nel  rispetto  dei   principi   di   minimizzazione,   di
limitazione della conservazione e di integrita'  e  riservatezza  dei
dati, le misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire  un
livello di sicurezza adeguato ai rischi  presentati  dal  trattamento
che derivano dalla distruzione, della perdita, dalla modifica,  dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso,  anche  accidentale,  ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.».