Art. 3 Modifiche al decreto del 10 maggio 2019 1. La lettera a) dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e' sostituita dalla seguente: «a) la consistenza del patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), nonche' i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;». 2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e' modificato, altresi', come segue: a) al comma 1 la lettera h) e' soppressa; b) al comma 2, lettere f) e g), e al comma 3 la parola «autenticata» e' soppressa. 3. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole «apposita richiesta che», sono inserite le parole «, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento,»; b) al comma 2, le parole «inerenti alla» sono sostituite dalle parole «necessari a riscontrare quanto dichiarato nella». Alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «A richiesta della commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone, il rispetto o meno del requisito previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a), del presente decreto, dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, con le modalita' concordate con la commissione stessa, nel rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di liceita', correttezza, trasparenza, minimizzazione, nonche' integrita' e riservatezza.»; c) al comma 3, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal comma 502-bis dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del FIR e, nell'erogazione degli indennizzi dovuti agli stessi, e' data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.». 4. All'art. 10, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le modalita' di realizzazione e di gestione della piattaforma sono stabilite in un atto tecnico adottato dalla commissione tecnica, che individua, nel rispetto dei principi di minimizzazione, di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza dei dati, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano dalla distruzione, della perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, anche accidentale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.».