Art. 3. Zona di produzione delle uve 1. Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata: Provincia di Asti: l'intero territorio dei seguenti Comuni: Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel Boglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonche' Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del Torrente Belbo; Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti Comuni: Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.