(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    1. Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  DOCG  di  cui
all'art. 1 devono essere prodotte nella zona di  produzione  appresso
indicata: 
      Provincia di Asti: 
        l'intero territorio dei  seguenti  Comuni:  Vesime,  Cessole,
Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida,  Rocchetta  Palafea,  Montabone,
Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel  Boglione,  Castel
Rocchero,  Sessame,  Castelletto  Molina,  Calamandrana,  Cassinasco,
nonche' Nizza  Monferrato  limitatamente  alla  parte  di  territorio
situato sulla destra del Torrente Belbo; 
      Provincia di Alessandria: 
        l'intero territorio dei seguenti Comuni: Acqui Terme,  Terzo,
Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.