Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«4NanoEARDRM» e' pari a euro 179.999,90; 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in  euro  98.649,13
nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle  disponibilita'
del  Fondo  per  gli  investimenti  nella   ricerca   scientifica   e
tecnologica  FIRST  per  l'anno  2016,  giusta  riparto  con  decreto
interministeriale n. 724 del 19 settembre 2016. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2016,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui al  comma  1,  il  MIUR  si
impegna a trasferire  ai  soggetti  beneficiari  il  co-finanziamento
europeo previsto per tale progetto, pari a euro 81.350,77, ove  detto
importo venga versato dal Coordinatore dell'Eranet Cofund EuroNanoMed
III  sul  conto  di  contabilita'  speciale  5944  IGRUE,  intervento
relativo all'iniziativa EuroNanoMed  III,  cosi'  come  previsto  dal
contratto  n.  723770  fra  la  Commissione  europea  e   i   partner
dell'Eranet Cofund EuroNanoMed III, tra i quali il MIUR, ed ove tutte
le condizioni  previste  per  accedere  a  detto  contributo  vengano
assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il MIUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del raggruppamento  nazionale,  il  MIUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet  Cofund
e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura
del progetto internazionale.