Art. 3 Rilascio della Carta della famiglia 1. La Carta viene emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile. Mediante accesso alla piattaforma, il richiedente e' tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' ad aggiornare le informazioni fornite entro trenta giorni dall'evento modificativo delle precedenti dichiarazioni rese, a pena di revoca della Carta. 2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia favorisce l'accesso alla piattaforma di cui al comma 1 dei soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa, per consentire la verifica della titolarita' e della validita' della Carta. 3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del citato art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e si procede alla revoca della Carta con effetto immediato. 5. La Carta reca il logo dell'iniziativa di cui all'art. 6 del presente decreto e riporta le informazioni necessarie al suo utilizzo. 6. Per le attivita' di cui ai commi da 1 a 3 e dell'art. 7, il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' avvalersi della Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a.