Art. 3 
 
                 Rilascio della Carta della famiglia 
 
  1. La Carta viene emessa in  via  telematica,  su  richiesta  degli
interessati, dal Dipartimento per le politiche della  famiglia  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  mediante  una  piattaforma
digitale articolata  in  un  portale  internet  e  in  corrispondenti
applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia  mobile.
Mediante  accesso  alla  piattaforma,  il  richiedente  e'  tenuto  a
dichiarare il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, nonche' ad aggiornare  le  informazioni  fornite  entro
trenta giorni dall'evento modificativo delle precedenti dichiarazioni
rese, a pena di revoca della Carta. 
  2. Il  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  favorisce
l'accesso alla piattaforma di cui al comma 1 dei soggetti pubblici  e
privati che aderiscono all'iniziativa,  per  consentire  la  verifica
della titolarita' e della validita' della Carta. 
  3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  effettua  controlli  a  campione  sulle
dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del citato  art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  4. In caso di falsa dichiarazione si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e  si  procede  alla  revoca  della  Carta  con
effetto immediato. 
  5. La Carta reca il logo dell'iniziativa  di  cui  all'art.  6  del
presente  decreto  e  riporta  le  informazioni  necessarie  al   suo
utilizzo. 
  6. Per le attivita' di cui ai commi da 1 a  3  e  dell'art.  7,  il
Dipartimento per le politiche della  famiglia  puo'  avvalersi  della
Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a.