Art. 3 
 
                        Capo del Dipartimento 
 
  1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli  articoli  18,
21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione  ed
il funzionamento del Dipartimento e risponde delle  sue  attivita'  e
dei risultati raggiunti. 
  2. Il Capo del Dipartimento coordina l'attivita'  degli  Uffici  di
cui all'art. 4 e assicura il raccordo con i Dipartimenti, gli  Uffici
e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per  il
supporto allo svolgimento delle attivita' correnti. 
  4. Alle dirette dipendenze  del  Capo  del  Dipartimento  opera  il
contingente di  esperti  di  cui  all'art.  8,  comma  1-quater,  del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12.