Art. 3 Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde delle sue attivita' e dei risultati raggiunti. 2. Il Capo del Dipartimento coordina l'attivita' degli Uffici di cui all'art. 4 e assicura il raccordo con i Dipartimenti, gli Uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il supporto allo svolgimento delle attivita' correnti. 4. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il contingente di esperti di cui all'art. 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12.