Art. 3 
 
  Entro il  5  aprile  2019  ogni  coordinatore  nazionale  (mediante
apposita maschera disponibile sul sito  riservato)  dovra'  procedere
alla ripartizione del contributo tra le varie unita' di  ricerca  del
progetto da egli stesso proposto; al  termine  di  tale  fase  (detta
«rideterminazione»),  il  MIUR  procedera'  alla  definizione   degli
importi complessivi da trasferire ad  ogni  ateneo  e  ad  ogni  ente
pubblico di  ricerca  ed  all'emanazione  del  relativo  «decreto  di
ammissione al contributo». 
  Per i progetti  per  i  quali,  nel  termine  sopra  indicato,  non
risultera' effettuata la rideterminazione,  il  MIUR  si  riserva  la
facolta' di procedere  alla  revoca  dell'approvazione  del  progetto
disposta con il presente decreto.