Art. 3 Entro il 5 aprile 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovra' procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unita' di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procedera' alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo». Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risultera' effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facolta' di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.