Art. 3 Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito. Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali e ambiti di competenza 1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art. 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono istituite le seguenti sezioni delle Commissioni territoriali: a) Matera, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Matera, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari, per la zona di frontiera di Matera; b) Ragusa, insediata presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ragusa, che opera nell'ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa. 2. L'esame delle domande di protezione internazionale presentate nelle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2, e' effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti sulla base della circoscrizione territoriale del luogo in cui e' presentata la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, accanto a ciascuna provincia delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2 e' indicata la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.