Art. 3 
 
Esame delle domande presentate nelle zone di frontiera o di transito.
  Istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni  territoriali  e
  ambiti di competenza 
 
  1. Ai sensi del comma 1-quater, ultimo capoverso, dell'art.  28-bis
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  sono  istituite  le
seguenti sezioni delle Commissioni territoriali: 
    a) Matera, insediata presso  la  Prefettura-Ufficio  territoriale
del Governo  di  Matera,  che  opera  nell'ambito  della  Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Bari, per la zona di frontiera di Matera; 
    b) Ragusa, insediata presso  la  Prefettura-Ufficio  territoriale
del Governo  di  Ragusa,  che  opera  nell'ambito  della  Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa. 
  2. L'esame delle domande di  protezione  internazionale  presentate
nelle zone  di  frontiera  o  di  transito  di  cui  all'art.  2,  e'
effettuato dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale o dalle relative sezioni, competenti  sulla
base della circoscrizione territoriale del luogo in cui e' presentata
la domanda. Nella tabella riportata nell'allegato A), che costituisce
parte integrante del presente decreto, accanto a  ciascuna  provincia
delle zone di frontiera o di transito di cui all'art. 2  e'  indicata
la Commissione territoriale competente ad esaminare le domande.