Art. 3 
 
                      Prime misure economiche e 
                ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il commissario delegato identifica, entro novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il  superamento  dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e
d), del medesimo art. 25, ivi compresi  quelli  di  previsione  e  di
mitigazione attiva e passiva necessaria a far  fronte  ai  potenziali
effetti  diretti  ed  indiretti  dei  movimenti   franosi   e   delle
esondazioni dei corsi d'acqua con conseguenti allagamenti  oltre  che
quelli volti alla riduzione del rischio residuo, trasmettendoli  alla
regione ed al Dipartimento della protezione  civile,  ai  fini  della
valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui  in
premessa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del
citato decreto legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per  ciascuna
misura il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa
durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il
commissario delegato definisce per  ciascun  comune  la  stima  delle
risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste. 
  6. La ricognizione dei danni di cui all'art. 25, comma  2,  lettera
e) del decreto legislativo  n.  1  del  2018,  posta  in  essere  dal
commissario delegato, non costituisce riconoscimento  automatico  dei
finanziamenti per il ristoro degli stessi.