Art. 3 Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento 1. Gli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 sono tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione territorialmente competenti. 2. Il consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dopo aver vagliato la documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei lavoratori nell'elenco speciale di riferimento; stabilisce, inoltre, un contributo annuale a carico degli iscritti all'elenco speciale ad esaurimento necessario a coprire le spese di gestione.