Art. 3 Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e adozioni 1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito; b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea; c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; d) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; e) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari; f) a promuovere e sviluppare le attivita' in materia di Consultori familiari e Centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute; g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con l'autorita' politica delegata per le pari opportunita', nonche' quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; h) a promuovere l'analisi di impatto delle misure di carattere economico e finanziario adottate dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalita'; i) a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; l) ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione relativamente alla carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43. 4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 5. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, ferme restando quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale Presidente della commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, salvo delega. 6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 7. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della Segreteria tecnica della commissione per le adozioni internazionali.