Art. 3 1. Nelle materie di cui ai precedenti articoli, il Ministro: a) provvede ad acquisire intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per tutte le iniziative, comprese quelle normative, di altre amministrazioni; b) designa i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni; c) costituisce commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate; d) promuove e predispone tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta.