Art. 3 
 
  1. Nelle materie di cui ai precedenti articoli, il Ministro: 
    a) provvede ad acquisire intese e concerti  di  competenza  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  necessari  per  tutte   le
iniziative, comprese quelle normative, di altre amministrazioni; 
    b) designa i rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed  altri
organismi di  studio,  tecnico-amministrativi  consultivi,  operanti,
nelle  materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso   altre
amministrazioni e istituzioni; 
    c) costituisce commissioni di studio e  consulenza  e  gruppi  di
lavoro nelle materie delegate; 
    d) promuove e  predispone  tutti  gli  strumenti  di  consulenza,
formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati
e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle  risorse  dei
fondi strutturali e dei finanziamenti  tematici  dell'Unione  europea
nella misura piu' celere e corretta.