Art. 3 P.I.P.P.I. 1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.) di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalita' attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti coinvolti, sono definite nell'allegato E. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 4 settembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3048