Art. 3 Modalita' di attuazione 1. Con separato provvedimento, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione degli importi cumulativi nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinate altresi' le modalita' con le quali lo Stato, le regioni e le province autonome possono attingere reciprocamente ai rispettivi plafond, in caso di necessita', una volta esaurito quello spettante sulla base del presente decreto. Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2019 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 961