Art. 3 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1.  Con  separato  provvedimento,  da  adottarsi  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  entro   novanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita'  di  utilizzazione  degli  importi  cumulativi  nonche'  le
modalita'  di  controllo,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)   n.
1408/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2019/316. 
  2.  Con  il  medesimo  provvedimento  di  cui  al  comma   1   sono
disciplinate altresi' le modalita' con le quali lo Stato, le  regioni
e le province autonome possono attingere reciprocamente ai rispettivi
plafond, in caso di necessita', una volta esaurito  quello  spettante
sulla base del presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato al competente  organo  di  controllo
per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 agosto 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019 
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