Art. 3 
 
           Individuazione delle platee dei beneficiari Rdc 
 
  1. Il Sistema informativo del reddito  di  cittadinanza,  collocato
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'
alimentato ai sensi dell'art. 6, comma 3 e comma 4, lettera  f),  del
decreto-legge n. 4 del 2019,  dall'INPS  e  dall'ANPAL  che,  secondo
termini  e  modalita'  di  seguito  definite  e  per   le   finalita'
individuate nei commi  seguenti  e  nell'art.  7,  nel  rispetto  del
principio  di  minimizzazione,  trasmettono  al   Sistema   i   dati,
dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati: 
    a) INPS, con riferimento ai beneficiari del Rdc: 
      1) dati anagrafici e codici fiscali dei  singoli  componenti  i
nuclei familiari; 
      2) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come
risultanti dalla DSU in  corso  di  validita',  aggiornate  ai  sensi
dell'art. 3, commi da 8 a 11 del decreto-legge n. 4 del 2019; 
      3)  informazioni   sull'ammontare   del   beneficio   economico
riconosciuto; 
      4) informazioni presenti  nel  SIUSS  sulle  altre  prestazioni
sociali erogate ai componenti il nucleo familiare dall'INPS ovvero da
altri enti erogatori; 
      5)  caratteristiche   necessarie   a   identificare   eventuali
componenti,  appartenenti  a  nuclei   familiari   beneficiari,   non
considerati nel calcolo della scala di  equivalenza  e  pertanto  non
beneficiari della misura ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3,
comma 13; 
      6) caratteristiche  necessarie  ad  identificare  i  componenti
tenuti agli obblighi  connessi  alla  fruizione  del  Rdc,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  anche
avvalendosi di informazioni acquisite a fini ISEE presso gli  archivi
dell'Agenzia delle entrate, ovvero acquisite presso gli  archivi  del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
      7) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti  che
devono essere convocati dai Centri per l'impiego, ovvero dai  Servizi
competenti dei comuni ai  sensi  dell'art.  4,  commi  5  e  11,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche'  recapiti  dei  relativi
richiedenti; 
      8)  caratteristiche  individuali   e   familiari   identificate
nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei
Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini  della  valutazione
multidimensionale; 
      9) in riferimento  alle  domande  accolte,  informazioni  sugli
esiti dei successivi controlli,  sullo  stato  della  erogazione  del
beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso; 
    b)  INPS,  con  riferimento  ai  beneficiari  della  pensione  di
cittadinanza: 
      1) codici fiscali e comune di residenza dei soli richiedenti; 
    c)  ANPAL,  con  riferimento  ai  beneficiari  del   Reddito   di
cittadinanza: 
      1) caratteristiche  necessarie  ad  identificare  i  componenti
tenuti agli obblighi  connessi  alla  fruizione  del  Rdc,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
      2)  caratteristiche  individuali   e   familiari   identificate
nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei
Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini  della  valutazione
multidimensionale; 
  2. Ai fini dell'individuazione delle platee  tenute  agli  obblighi
connessi  alla  fruizione   della   misura   e   dell'amministrazione
territoriale competente per la prima convocazione dei beneficiari del
Rdc ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto  dei  principi  di
semplificazione  e  protezione  dei  dati  personali,   utilizza   le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo integrate con le
informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  messe  a
disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  descritte  nella  tabella  7
dell'allegato sub 2). 
  3. In esito alle attivita' di cui al comma precedente, il Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  costituisce  l'elenco  dei
beneficiari, comprensivo delle informazioni di cui ai commi  1  e  2,
incluso l'identificativo di coloro che devono essere convocati per la
stipula rispettivamente del patto per il  lavoro,  o  del  patto  per
l'inclusione, dei beneficiari non tenuti agli obblighi connessi  alla
fruizione del Rdc e dei titolari di pensione di cittadinanza. 
  4. Sono messi a disposizione  della  piattaforma  digitale  di  cui
all'art. 5 del presente decreto, istituita presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, i dati,  dettagliati  nell'allegato
sub 2), di seguito riportati: 
    a) per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, i dati  di
cui al comma 1, lettere a) e c), con esclusivo riferimento ai  nuclei
familiari  che  devono  essere  convocati  dai  servizi  dei   comuni
competenti per il contrasto della poverta'; 
    b) per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, i dati
di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b)  relativamente
ai soli componenti richiedenti la prestazione con riferimento a tutti
i nuclei beneficiari; 
    c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i  dati
personali di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  numeri  1),  3),  8),
limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto  per  il
lavoro o il Patto per l'inclusione sociale,  nonche'  ai  beneficiari
che,  pur  non  tenuti  agli  obblighi,   facoltativamente   facciano
richiesta di partecipare ai progetti. 
  5. Sono messi a disposizione  della  piattaforma  digitale  di  cui
all'art. 4 del presente decreto, istituita presso  l'ANPAL,  i  dati,
dettagliati nell'allegato sub 2), per la gestione  degli  adempimenti
amministrativi e  della  condizionalita'  e  per  la  gestione  della
fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, di cui al comma
1, lettera a), numeri 1), 7),  e  9)  con  esclusivo  riferimento  ai
beneficiari che devono essere convocati dai  Servizi  per  il  lavoro
competenti per la sottoscrizione del Patto per il lavoro. 
  6. Sono altresi' messi a disposizione  della  piattaforma  digitale
istituita presso l'ANPAL, ai sensi dell'art. 4, i dati  personali  di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 6), con esclusivo riferimento
agli individui maggiorenni, non esclusi dagli  obblighi,  che  devono
essere convocati dai servizi dei comuni competenti per  il  contrasto
della poverta', onde evitare che siano convocati anche dai Centri per
l'impiego territorialmente competenti per la conferma dello stato  di
disoccupazione, a seguito della presentazione della dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro di cui all'art.  4,  comma  1  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. 
  7. Al fine di dare attuazione al Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita'
e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico  di
attivazione del Sistema informativo  del  reddito  di  cittadinanza»,
testo allegato sub 2), parte integrante del presente atto. 
  8. Le modalita' di scambio dei dati tra le Piattaforme  all'interno
del Sistema informativo sono descritte nel Piano di  cui  all'art.  6
del presente decreto, allegato sub 5).