(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Oggetto del Consorzio 
 
    1. L'attivita'  del  CoReVe  si  conforma  ai  principi  generali
contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152,  Titolo  II  ed,  in  particolare  ai  principi  di  efficienza,
efficacia, economicita', trasparenza, e di libera  concorrenza  nelle
attivita' di settore. 
    2. Il Consorzio non ha  fini  di  lucro,  ed  e'  costituito  per
concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo  e  di  recupero  di
tutti i rifiuti di  imballaggio  in  vetro  immessi  al  consumo  nel
territorio  nazionale.  In  particolare,  il   CoReVe   razionalizza,
organizza, garantisce, promuove ed incentiva: 
      a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di  imballaggi  in
vetro, conferiti al servizio pubblico, su indicazione  del  Consorzio
Nazionale Imballaggi (di seguito «CONAI») di  cui  all'art.  224  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      b) il recupero ed il riciclo  dei  rifiuti  di  imballaggio  in
vetro; 
      c)  l'utilizzo  dei  prodotti  e  dei  materiali  ottenuti  dal
recupero e dal riciclo dei rifiuti di imballaggi in vetro; 
      d) lo sviluppo della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di
imballaggio in vetro. 
    3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di
ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta
differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo  le  modalita'
ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di  prevenzione
e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale  di
prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
    4. Il CoReVe, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione  dei
comuni e dei loro eventuali delegati sui piu' efficaci ed  efficienti
metodi di raccolta differenziata al fine di massimizzare le quantita'
riciclate dei rifiuti di imballaggi in vetro raccolti; nonche'  degli
utilizzatori,  degli  utenti   finali   ed,   in   particolare,   dei
consumatori, al fine  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  funzioni
previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro: 
      (a) i sistemi di recupero e di riciclo disponibili; 
      (b)  il  ruolo  degli  utilizzatori,  ed  in  particolare   dei
consumatori, nel processo di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti
di imballaggio in vetro; 
      (c) il significato  dei  marchi  apposti  sugli  imballaggi  in
vetro; 
      (d) i pertinenti elementi dei piani di gestione dei rifiuti  di
imballaggi in vetro. 
    5. Per il perseguimento degli obiettivi  indicati  ai  precedenti
commi, il Consorzio puo': 
      (a)  svolgere  tutte  le  attivita'   anche   complementari   o
sussidiarie, direttamente o indirettamente  coordinate  e/o  comunque
connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione
di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione  del  mercato
di oggetti in materiale riciclato; 
      (b) compiere  tutte  le  operazioni  mobiliari,  immobiliari  e
finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento
dell'oggetto consortile; 
      (c) promuovere  campagne  d'informazione,  ricercare  sinergie,
realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma
con soggetti pubblici e privati, universita' e istituti qualificati; 
      (d)  porre  in  essere  tutti  gli  atti  di   attuazione   e/o
applicazione normativamente previsti. 
    6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni  regionali  ed
interregionali, attraverso la  modifica  dello  Statuto,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita'
di cui al presente articolo anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla
base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art.  177,  comma  5  del
decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   il   Consorzio,
coordinandosi con il CONAI per quanto  di  competenza  dello  stesso,
puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224  del
medesimo  decreto,  specifici  accordi,   contratti   di   programma,
protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: 
      (a) il MATTM, il MISE, le regioni, le  province,  le  autorita'
d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari
ed enti pubblici o privati; 
      (b) il CONAI medesimo; 
      (c) i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca
incaricati  dello  svolgimento  di  attivita'  a  contenuto  tecnico,
tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; 
      (d) i soggetti pubblici e/o privati interessati  alla  gestione
ambientale   della   medesima   tipologia   di   materiali    oggetto
dell'attivita' del Consorzio. 
    7.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  CoReVe,   puo'
avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    8.  Per  conseguire  le  proprie  finalita'   istituzionali,   il
Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere  partecipazioni
in enti e societa' gia' costituiti, previa autorizzazione del MATTM e
del MISE. La costituzione di  enti  e  societa',  e  l'assunzione  di
partecipazioni in altre societa' ed enti non e'  consentita  se  sono
sostanzialmente  modificati  l'oggetto  consortile  e  le   finalita'
determinati dal presente Statuto. L'attivita' delle societa' e  degli
enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre,  svolgersi
nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza,  e
eventuali proventi e utili derivanti da  tali  partecipazioni  devono
essere  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalita'  previste  dal
presente Statuto. 
    9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art.
223, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CoReVe
mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale
del MATTM ed al CONAI un proprio piano specifico di  prevenzione  che
costituisce la base per  l'elaborazione  del  programma  generale  di
prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto. 
    10.  Nei  termini  stabiliti  dalle  norme  vigenti  e  ai  sensi
dell'art. 223, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
il CoReVe trasmette annualmente alla  competente  direzione  generale
del MATTM ed a CONAI una relazione sulla gestione  relativa  all'anno
precedente, corredata con l'indicazione nominativa  dei  consorziati,
il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero  e  nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro. 
    11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso  alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
recante  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE   sull'accesso   del
pubblico  all'informazione  ambientale,  e  ai  sensi   delle   altre
disposizioni europee e  nazionali  che  disciplinano  il  diritto  di
accesso alle informazioni ambientali. 
    12. Il Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o
iniziativa  suscettibile  di  impedire,  restringere  o  falsare   la
concorrenza  in  ambito  nazionale  e  comunitario,  con  particolare
riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di  operazioni
di gestione dei rifiuti di imballaggio  regolarmente  autorizzate  ai
sensi della vigente normativa.