Art. 3. Oggetto del Consorzio 1. L'attivita' del CoReVe si conforma ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II ed, in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicita', trasparenza, e di libera concorrenza nelle attivita' di settore. 2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed e' costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in vetro immessi al consumo nel territorio nazionale. In particolare, il CoReVe razionalizza, organizza, garantisce, promuove ed incentiva: a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito «CONAI») di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) il recupero ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro; c) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti di imballaggi in vetro; d) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro. 3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Il CoReVe, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione dei comuni e dei loro eventuali delegati sui piu' efficaci ed efficienti metodi di raccolta differenziata al fine di massimizzare le quantita' riciclate dei rifiuti di imballaggi in vetro raccolti; nonche' degli utilizzatori, degli utenti finali ed, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro: (a) i sistemi di recupero e di riciclo disponibili; (b) il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro; (c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in vetro; (d) i pertinenti elementi dei piani di gestione dei rifiuti di imballaggi in vetro. 5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio puo': (a) svolgere tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato; (b) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; (c) promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati, universita' e istituti qualificati; (d) porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti. 6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello Statuto, secondo le modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: (a) il MATTM, il MISE, le regioni, le province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati; (b) il CONAI medesimo; (c) i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; (d) i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attivita' del Consorzio. 7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il CoReVe, puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 8. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere partecipazioni in enti e societa' gia' costituiti, previa autorizzazione del MATTM e del MISE. La costituzione di enti e societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalita' determinati dal presente Statuto. L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente Statuto. 9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CoReVe mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del MATTM ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto. 10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CoReVe trasmette annualmente alla competente direzione generale del MATTM ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro. 11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali. 12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.