Art. 3 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi  descritti  nell'art.
2, e' approvata la regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  di  cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
  2. Gli impianti medesimi  sono  realizzati  e  gestiti  secondo  le
procedure  individuate  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformita' alle norme  tecniche
vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad  esse  stesse
equivalenti, e utilizzando i  prodotti  previsti  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili ove esistenti. 
  3. Specifiche tecniche nella  materia  del  presente  decreto  sono
individuate nell'allegato 2, che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto.