Art. 3 Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti nell'art. 2, e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Gli impianti medesimi sono realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformita' alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad esse stesse equivalenti, e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili ove esistenti. 3. Specifiche tecniche nella materia del presente decreto sono individuate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.