Art. 3 Commissione per la valutazione delle proposte progettuali 1. Con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali di cui all'art. 2. La Commissione provvede alla valutazione dei nuovi progetti con la predisposizione delle relative graduatorie, nonche' all'autorizzazione alla prosecuzione e all'ampliamento della capacita' di accoglienza dei progetti in essere ed e' composta dal direttore centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di presidente, da un dirigente non generale dell'area funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (Upi), da un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e da un rappresentante delle regioni. Per il presidente e per ciascun componente sono nominati uno o piu' supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. La partecipazione alle sedute della Commissione e' a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura. 2. La Commissione di cui al comma 1 e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. In presenza di un elevato numero di domande, con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione possono essere costituite una o piu' sottocommissioni, composte dai componenti supplenti della Commissione di cui al comma 1.