Art. 3 
 
Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
  carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  forze  di
  polizia e delle forze armate. 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, sono determinate in  euro  68,70  milioni  per
l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro  119,08
milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per  l'anno  2021,  euro
119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno  2023,
euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni  per  l'anno
2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro  118,90  milioni  per
l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  al   fine   di   garantire   copertura   finanziaria
all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere
a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132,  le  risorse  iscritte
sul fondo di cui al comma 1,  sono  ridotte  di  euro  8.000.000  per
l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per
l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di
euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di euro  6.500.000  per  l'anno  2019,  di  euro
4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per  l'anno  2021  e  di
euro 3.800.000 per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro  6.500.000  per
l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per
l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022,  a  euro  17.000.000
per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000  per
l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro  7.000.000  per
l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del  fondo  di  cui  al
comma 1; 
    b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a  euro  11.000.000
per l'anno 2024  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle  Forze
armate di cui all'articolo 1, comma  688,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e  dall'articolo   10   del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa  aggiuntiva
per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il  periodo  dal  1°
luglio al 31 dicembre 2019. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari  ad  euro  4.645.204,  si
provvede con le  risorse  iscritte  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante  riduzione  di  euro
3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo  di  parte  corrente
alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento  dei  residui
passivi, istituito ai sensi  dell'articolo  34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto-legge  4
          ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2018, n.  132  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  protezione  internazionale   e   immigrazione,
          sicurezza pubblica nonche' misure per la funzionalita'  del
          Ministero   dell'interno   e    l'organizzazione    e    il
          funzionamento dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata.): 
                «Art.  35  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          riordino dei ruoli e delle  carriere  del  personale  delle
          Forze di polizia e delle Forze armate). -  1.  Al  fine  di
          adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei
          ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia
          e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
          volti a correggere ed integrare il decreto  legislativo  29
          maggio 2017, n. 94, e  il  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
          quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo,  della
          legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  con  riferimento  alle
          risorse gia'  affluite  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
          n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art.  8,  comma
          6, della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  alle  quali  si
          aggiunge una quota  pari  a  5.000.000  euro,  a  decorrere
          dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente  di
          natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e
          d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica.): 
                «Art. 17 (Legge di contabilita' e finanza  pubblica).
          - (Omissis). 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettere  a)
          e b) della legge 1° dicembre 2018, n. 132  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
          n.  113,  recante  disposizioni  urgenti  in   materia   di
          protezione   internazionale   e   immigrazione,   sicurezza
          pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero
          dell'interno  e   l'organizzazione   e   il   funzionamento
          dell'Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
          destinazione  dei  beni  sequestrati  e   confiscati   alla
          criminalita' organizzata. Delega al Governo in  materia  di
          riordino dei ruoli e delle  carriere  del  personale  delle
          Forze di polizia e delle Forze armate.): 
                «Art. 1 - (Omissis). 
                2. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  il  30
          settembre 2019: 
                  a)  uno  o   piu'   decreti   legislativi   recanti
          disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e
          delle carriere del personale  delle  Forze  armate  nonche'
          correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
                  b) uno o piu' ulteriori decreti legislativi recanti
          disposizioni integrative in materia di revisione dei  ruoli
          del personale delle Forze di polizia nonche' correttive del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica.): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi.). - (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1,  comma  688,
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «Art. 1 - (Omissis). 
                688. Al fine di assicurare, anche in  relazione  alle
          straordinarie esigenze di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita'  e  del  terrorismo,  la  prosecuzione   degli
          interventi  di  cui  all'art.  24,  commi  74  e  75,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  nonche'
          di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del  decreto-legge
          10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al  31
          dicembre 2019, limitatamente ai  servizi  di  vigilanza  di
          siti e obiettivi sensibili,  l'impiego  di  un  contingente
          pari a 7.050 unita' di personale  delle  Forze  armate.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  con
          specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale
          di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale  di
          cui al comma 75 dell'art. 24 del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. 
                (Omissis). 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  27,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
                «Art.  27  (Presidio  zona  rossa   dei   comuni   di
          Casamicciola Terme e Lacco Ameno). - 1. Dopo l'art. 18  del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,  n.  130,  e'
          inserito il seguente: 
                  "Art. 18-bis (Presidio zona  rossa  dei  Comuni  di
          Casamicciola  Terme  e  Lacco  Ameno).  -  1.  Al  fine  di
          rafforzare il dispositivo di vigilanza  e  sicurezza  della
          zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco  Ameno,
          interessati dagli eventi sismici del  21  agosto  2017,  il
          contingente di personale militare di cui all'art. 1,  comma
          688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'  incrementato
          di 15 unita' dalla data di entrata in vigore  del  presente
          articolo e fino  al  31  dicembre  2019.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1,  2  e  3,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 2.  Agli
          oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari  ad  euro
          418.694 per il 2019, si provvede  a  valere  sulle  risorse
          finanziarie di cui all'art. 19.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 14
          giugno 2019, n. 53, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8  agosto  2019,  n.  138  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica): 
                «Art.  10  (Misure  urgenti  per  il   presidio   del
          territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019). - 1.
          Al  fine  di  corrispondere  alle  esigenze  di   sicurezza
          connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019,  il
          contingente di personale delle Forze armate di cui all'art.
          1, comma  688,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
          limitatamente ai servizi di vigilanza a  siti  e  obiettivi
          sensibili, e' incrementato, a partire dal 20 giugno 2019  e
          fino al  14  luglio  2019,  di  ulteriori  500  unita'.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
          e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125.
          L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti
          della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 
              2. Ai fini dell'attuazione del comma 1  e'  autorizzata
          la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale
          di cui al comma 74 dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse  iscritte  sul  Fondo
          per il federalismo amministrativo di parte corrente di  cui
          alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  613  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare): 
                «Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
          alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
          di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui  all'art.  552,  e'
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa un fondo a disposizione. 
                2. Il prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3. I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 34-ter, comma 5,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis). 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».