Art. 3 Contrasto alle indebite compensazioni 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.». 2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse; b) dopo le parole «attivita' produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta». 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. 4. L'Agenzia delle entrate, l'((Istituto nazionale della previdenza sociale)) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni ((sul lavoro definiscono)) procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti. 5. All'articolo 37 del decreto-legge ((4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)), dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all'attivita' di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente e' applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, ((entro i trenta giorni successivi)) al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.». 6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica ((una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro)), per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». 7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Riferimenti normativi Il testo del comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 2. Si riporta il testo del comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). - 1. - 49. Omissis 49-bis. I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalita' tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Omissis.» Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento). - 1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. 2. Il concessionario per la riscossione e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi. 2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».