Art. 3 Autorita' competenti 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, e' l'autorita' competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014. 2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.