Art. 3 Limiti 1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente. 2. L'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, salvo giustificati motivi, i fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il limite indicato all'articolo 1, comma 1.