Art. 3 
 
                               Limiti 
 
  1.  L'ammontare  delle  garanzie  concesse  e'  limitato  a  quanto
strettamente   necessario   per   ripristinare   la   capacita'    di
finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente. 
  2. L'ammontare massimo  complessivo  delle  operazioni  di  cui  al
presente articolo non puo' eccedere,  salvo  giustificati  motivi,  i
fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il  limite  indicato
all'articolo 1, comma 1.