Art. 3 
 
   Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative 
 
  l. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
  2. Ai fatti commessi prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto  non  puo'  essere  applicata  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria di importo superiore al massimo  della  pena  comminata  o
irrogata per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui
all'articolo 135 del codice penale. 
  3. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con
sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza
delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di
procedura penale. 
  4. Nei casi previsti dal comma l, l'autorita'  giudiziaria  dispone
senza ritardo la trasmissione all'autorita' amministrativa competente
degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati  trasformati  in
illeciti amministrativi, salvo che  il  reato  risulti  prescritto  o
estinto per altra causa alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  5.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la
trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico
ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti. 
  6. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza
inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  4.
Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla
legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi
civili. 
  7. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il
termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il
termine di un anno dalla ricezione degli atti. 
  8. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della
violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,
oltre alle spese del  procedimento,  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,  n.
689, in quanto compatibili. Il pagamento determina  l'estinzione  del
procedimento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 135 del  codice  penale  cosi'
          recita: 
              «Art. 135.  (Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive). - Quando, per qualsiasi effetto  giuridico,  si
          deve eseguire un ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive, il computo  ha  luogo  calcolando  euro  250,  o
          frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un  giorno  di
          pena detentiva.». 
              - Il testo degli articoli  129  e  667  del  codice  di
          procedura penale cosi' recita: 
              «Art. 129. (Obbligo  della  immediata  declaratoria  di
          determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
          grado del processo, il giudice, il quale riconosce  che  il
          fatto non sussiste o che l'imputato non lo  ha  commesso  o
          che il fatto non costituisce reato o non e' previsto  dalla
          legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
          una condizione di procedibilita', lo  dichiara  di  ufficio
          con sentenza. 
              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma
          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
          a procedere con la formula prescritta.» 
              «Art. 667. (Dubbio sull'identita' fisica della  persona
          detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
          della persona arrestata per esecuzione di  pena  o  perche'
          evasa   mentre   scontava   una   condanna,   il    giudice
          dell'esecuzione la interroga e compie ogni  indagine  utile
          alla sua  identificazione  anche,  a  mezzo  della  polizia
          giudiziaria. 
              2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
          cui  confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne   ordina
          immediatamente  la  liberazione.  Se   l'identita'   rimane
          incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone  la
          liberazione del detenuto e invita il pubblico  ministero  a
          procedere a ulteriori indagini. 
              3. Se appare evidente che vi  e'  stato  un  errore  di
          persona e non e'  possibile  provvedere  tempestivamente  a
          norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere  ordinata
          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico
          ministero  del  luogo  dove  l'arrestato   si   trova.   Il
          provvedimento del pubblico  ministero  ha  effetto  fino  a
          quando non provvede il giudice  competente,  al  quale  gli
          atti sono immediatamente trasmessi. 
              4. Il giudice dell'esecuzione  provvede  in  ogni  caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero e notificata all'interessato. Contro  l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico ministero, l'interessato e il  difensore;  in  tal
          caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e'
          proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni  dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 
              5. Se la persona detenuta  deve  essere  giudicata  per
          altri  reati,  l'ordinanza  e'   comunicata   all'autorita'
          giudiziaria procedente.». 
              - Il testo dell'articolo 16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.: 
              «Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). -  E'  ammesso
          il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              - Per le violazioni ai regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              - Il pagamento in misura ridotta e' ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».