Art. 3 
 
Prestazione dei servizi e delle attivita'  in  Italia  da  parte  dei
          soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 
 
  1. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono
sul  territorio  della  Repubblica  le  attivita'  ammesse  al  mutuo
riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  lettera  f),  del
Testo  unico  bancario,  durante  il  periodo   transitorio   possono
continuare a svolgere sul territorio  della  Repubblica  le  medesime
attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto
dal comma 2. 
  2. Le banche del Regno Unito che, alla data  di  recesso,  svolgono
sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio
in regime di  libera  prestazione  di  servizi,  durante  il  periodo
transitorio  possono  continuare  a  svolgere  sul  territorio  della
Repubblica, previa  notifica  alla  Banca  d'Italia,  tale  attivita'
limitatamente  a  quanto  necessario  alla  gestione   dei   rapporti
instaurati  precedentemente  alla  data  di  recesso   e   senza   la
possibilita' di concludere nuovi contratti, ne'  di  rinnovare  anche
tacitamente quelli esistenti. 
  3. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  6  comma  2,  le
banche del Regno Unito e le imprese di investimento del  Regno  Unito
che,  alla  data  di  recesso,  prestano  servizi  e   attivita'   di
investimento, con o senza servizi  accessori,  sul  territorio  della
Repubblica in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  possono
continuare a svolgere sul territorio  della  Repubblica  le  medesime
attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei
clienti professionali come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2-quinquies, lettera a), e  comma  2-sexies,  lettera  a),  del
Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente  per  la  gestione
degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti  a
compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter)
in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio'  implichi
la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei
limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
degli  enti  locali,  fino  all'adozione  di  una   decisione   della
Commissione europea  a  norma  dell'articolo  47,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque,  non  oltre  il
periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  le
banche del Regno Unito e le imprese di investimento del  Regno  Unito
che,  alla  data  di  recesso  prestano  servizi   e   attivita'   di
investimento, con o senza servizi  accessori,  sul  territorio  della
Repubblica  nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento   mediante
succursali, durante  il  periodo  transitorio  possono  continuare  a
svolgere sul  territorio  della  Repubblica  le  medesime  attivita',
previa notifica alle autorita' competenti. 
  5. Gli istituti di moneta elettronica del  Regno  Unito  che,  alla
data  di   recesso,   operano   sul   territorio   della   Repubblica
nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento  mediante  succursali,
durante il periodo transitorio  possono  continuare  ad  operare  sul
territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa  notifica
alla Banca d'Italia. 
  6. La notifica all'autorita' competente  e'  effettuata  entro  tre
giorni  lavorativi  antecedenti  la  data  di  recesso,  secondo   le
modalita' previste dalle autorita' competenti. Fermo restando  quanto
previsto dal comma 7, le banche e  le  imprese  di  investimento  del
Regno Unito abilitate alla partecipazione alle  aste  dei  titoli  di
Stato alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  possono
continuare a svolgere senza necessita' di notifica  i  servizi  e  le
attivita' di cui ai commi 1, ad eccezione dell'attivita' di  raccolta
di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione, 3 e 4. 
  7. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti  di  moneta
elettronica di cui ai commi da  1  a  5  che  intendono  operare  sul
territorio della Repubblica oltre il periodo  transitorio  presentano
alle autorita' competenti, entro il termine massimo di sei mesi dalla
data  di   avvio   di   detto   periodo,   l'istanza   prevista   per
l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita' ovvero per
la costituzione di un intermediario italiano. 
  8. Le banche, le imprese di investimento e gli istituti  di  moneta
elettronica di cui ai commi da 1 a  5  operano  in  conformita'  alle
disposizioni in materia bancaria e finanziaria  loro  applicabili  al
giorno antecedente alla data di recesso. 
  9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente
decreto, le  autorita'  competenti  esercitano  nei  confronti  delle
banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito
e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano
ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i
poteri loro attribuiti dalla legge,  inclusi  quelli  in  materia  di
prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti  degli
intermediari extra-UE.