Art. 3 
 
Dipartimento   delle   politiche    competitive,    della    qualita'
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  1. Il Dipartimento  delle  politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare, ippiche e della  pesca  esercita  le  competenze  del
Ministero nel settore della  pesca,  della  tutela  e  valorizzazione
della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari,  ferme  restando   le
competenze del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero
della salute; cura le relazioni istituzionali con le  regioni  e  gli
enti territoriali;  cura  l'attuazione  delle  leggi  pluriennali  di
spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di  competenza
del Ministero relative  al  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera  arbitrale
nazionale di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  99;  esercita  le  competenze  nel  campo  dell'educazione
alimentare di carattere non sanitario;  esercita  le  competenze  del
Ministero nel settore dell'ippica e delle relative  scommesse,  ferme
restando le competenze del Ministero dell'economia e  delle  finanze;
esercita  le  competenze  nel  settore  del  mercato  del  lavoro  in
agricoltura per quanto non di competenza del Ministero del lavoro; 
  2.  Il  Dipartimento  e'  articolato  in  tre  uffici  di   livello
dirigenziale generale, con le  denominazioni  e  le  attribuzioni  di
seguito indicate: 
    a)  Direzione  generale  per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento  in
materia di tracciabilita' delle produzioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, della legge 6  marzo  1958,  n.  199;  certificazione  delle
attivita'  agricole  ecocompatibili;   elaborazione,   attuazione   e
coordinamento delle politiche di  sviluppo  economico  delle  imprese
agricole, della  cooperazione  agroalimentare,  nonche'  della  prima
trasformazione dei prodotti agricoli fatte salve  le  competenze  del
Ministero dello sviluppo economico  e  del  Ministero  della  salute;
esercizio delle  attribuzioni  statali  in  materia  alimentare  come
definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199;  disciplina
generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli
e  agroalimentari;  supporto  organizzativo-logistico   al   Comitato
nazionale vini di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238; disciplina
generale  e  coordinamento  in  materia  di  agricoltura   biologica,
definizione del regime e delle modalita' di gestione del  Sistema  di
qualita' nazionale di produzione integrata,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma  3,  della  legge  3  febbraio  2011,  n.  4;  esercizio  delle
attribuzioni  in  materia  di  trasformazione  e  commercializzazione
agroalimentare,   nel   rispetto   delle   attribuzioni    regionali;
elaborazione e coordinamento delle  linee  di  politica  di  sviluppo
settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo
e  agroalimentare,  ivi  compresi  gli  strumenti  di  programmazione
negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; esercita
le competenze nel settore del mercato del lavoro in  agricoltura  per
quanto non di competenza del Ministero del lavoro; problematiche  del
lavoro nel mercato agricolo; riconoscimento e sostegno delle unioni e
delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agro-energie  e
sviluppo  fonti  rinnovabili;  borsa  merci  e  vendita  diretta  dei
prodotti  agricoli;  promozione   della   produzione   agroalimentare
italiana  in  ambito   comunitario   e   internazionale;   educazione
alimentare di carattere non sanitario  e  campagne  di  comunicazione
nelle scuole; Sviluppo del settore ippico e gestione delle  attivita'
di  competenza  connesse  alla  organizzazione  dei  giochi  e  delle
scommesse sulle corse dei cavalli di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ferme restando le  competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Direzione generale si
articola in 7 uffici dirigenziali non generali; 
    b) Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura:
programmazione  nazionale  in  materia  di  pesca   e   acquacoltura,
disciplina generale e coordinamento  delle  politiche  relative  alle
attivita' di pesca  e  acquacoltura  in  materia  di  gestione  delle
risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei  prodotti
ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e  acquacoltura;  gestione
del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata  alla  pesca
ed  alla  acquacoltura;  tutela,  valorizzazione,  tracciabilita'   e
qualita' dei prodotti ittici; misure tecniche relative  all'attivita'
di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al  Fondo  europeo
affari marittimi e della pesca  (FEAMP);  attivita'  di  controllo  e
vigilanza di tutte le autorita' di controllo nazionali competenti per
il rispetto delle norme della politica comune della pesca,  raccolta,
trattamento e certificazione dei dati sulle  attivita'  di  pesca  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1224 del 2009,  del  Consiglio  del  20
novembre 2009; attivita' ai sensi del regolamento  (CE)  n.  199  del
2008 del Consiglio del 25  febbraio  2008  in  materia  di  raccolta,
gestione e uso di dati nel settore della  pesca;  attivita'  in  sede
comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della  pesca
e dell'acquacoltura; attivita' in ambito  internazionale  concernenti
istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per  le
funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle
Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base  delle  direttive  del
Ministro,  il  Reparto  Pesca  Marittima  (RPM)   del   Corpo   delle
Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in  4  uffici
dirigenziali non generali; 
    c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse  umane
e  strumentali  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   gli   enti
territoriali: attivita' di amministrazione e  cura  degli  affari  di
carattere  generale;  gestione  unificata  delle  risorse   umane   e
strumentali;  reclutamento   e   concorsi;   trattamento   giuridico,
economico e di quiescenza; mobilita'; politiche del personale per  le
pari opportunita'; Ufficio procedimenti  disciplinari  del  Ministero
(UPD); istruzione e gestione del contenzioso della direzione generale
ed in materia di lavoro dell'amministrazione; attivita' di formazione
e  aggiornamento  professionale;  relazioni  con  le   organizzazioni
sindacali,   supporto    tecnico-organizzativo    all'attivita'    di
contrattazione collettiva integrativa; prevenzione  e  sicurezza  dei
luoghi di lavoro del Ministero; coordinamento  dell'attuazione  delle
leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con  gli  altri
Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione  e  gestione
della biblioteca storica e corrente del  Ministero;  coordinamento  e
gestione delle attivita'  dell'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico;
gestione del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82;  vigilanza   amministrativa   e
assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria
e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza  del
Ministero,  secondo  la  normativa  vigente,  nonche'  attivita'   di
vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma  9-bis,
del  decreto-legge  18  maggio  2006,   n.   181,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e  sulle  gestioni
di ammasso;  supporto  alla  comunicazione  istituzionale,  anche  in
riferimento  agli  strumenti  multimediali  e  alla  rete   Internet;
attivita'  di  coordinamento  dei  rapporti  con  gli  uffici   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola
in 6 uffici dirigenziali non generali. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          codice dell'amministrazione digitale, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2005,  n.  112,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante  disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettere  d),  f),  g),  l),  ee),
          della L. 7 marzo 2003, n.  38,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94: 
              «Art. 16. (Crediti  in  discussione  presso  la  Camera
          arbitrale) 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori
          agricoli nei confronti della pubblica  amministrazione,  la
          camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1°
          luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  che  sia  stata  adita,  certifica  che   entro
          centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto
          istante. 
              2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
          potranno tenere conto di tale certificazione ai fini  della
          valutazione complessiva  delle  garanzie  dell'imprenditore
          agricolo. 
              3. Gli adeguamenti alla regolamentazione  della  camera
          nazionale  arbitrale  in  agricoltura  sono  approvati,  su
          proposta degli organi della camera  medesima,  con  decreto
          ministeriale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  6
          marzo  1958,  n.  199,  recante  devoluzione  al  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  dell'esercizio   delle
          attribuzioni  statali  in  materia  alimentare,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1958, n. 75: 
              «Art. 1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste: 
                a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
          l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni  ed  alle
          disponibilita' dei generi alimentari; 
                b) le iniziative intese  a  promuovere  e  coordinare
          studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; 
                c) la ricerca ed il controllo dei dati  e  dei  mezzi
          per provvedere alla copertura del bilancio  alimentare  del
          Paese e per  la  migliore  organizzazione  dei  mercati  di
          vendita dei generi alimentari; 
                d) gli studi e le  provvidenze  economiche,  sociali,
          assistenziali, scientifiche ed educative  nel  campo  della
          alimentazione,  con  particolare  riguardo  ai   fabbisogni
          alimentari delle  classi  lavoratrici  vulnerabili  e  meno
          abbienti   avvalendosi   dell'Istituto   nazionale    della
          nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica  di
          diritto  pubblico  sotto   la   vigilanza   del   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste; 
                e) i rapporti con  gli  organi  internazionali  della
          alimentazione; 
                f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
          Commissariato  dell'alimentazione  che,  con  l'abrogazione
          delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
          legge. 
              Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a)  che
          riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
          vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
          foreste d'intesa con  il  Ministero  dell'industria  e  del
          commercio.». 
              - La legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
          organica della coltivazione della vite e della produzione e
          del  commercio  del  vino  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  comma  3  della
          legge 3  febbraio  2011,  n.  4,  recante  disposizioni  in
          materia  di  etichettatura  e  di  qualita'  dei   prodotti
          alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
          2011, n. 41: 
              «Art.  2.   (Rafforzamento   della   tutela   e   della
          competitivita' dei  prodotti  a  denominazione  protetta  e
          istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
          integrata) 
              (Omissis.) 
              3 E' istituito il «Sistema  di  qualita'  nazionale  di
          produzione integrata», di seguito denominato «Sistema».  Il
          Sistema  e'  finalizzato  a  garantire  una  qualita'   del
          prodotto finale  significativamente  superiore  alle  norme
          commerciali correnti. Il Sistema assicura che le  attivita'
          agricole e zootecniche siano esercitate  in  conformita'  a
          norme tecniche di produzione integrata,  come  definita  al
          comma 4; la verifica del rispetto delle norme  tecniche  e'
          eseguita in base a uno  specifico  piano  di  controllo  da
          organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile
          1998, n. 169 (Regolamento recante  norme  per  il  riordino
          della disciplina organizzativa, funzionale  e  fiscale  dei
          giochi e delle scommesse relativi alle corse  dei  cavalli,
          nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo
          3, comma 78,  della  L.  23  dicembre  1996,  n.  662),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998, n. 125. 
              - Il Regolamento (CE) 20 novembre  2009,  n.  1224/2009
          (Regolamento del Consiglio  che  istituisce  un  regime  di
          controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
          della  politica  comune  della  pesca,   che   modifica   i
          regolamenti (CE) n. 847/96,  (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
          811/2004, (CE) n. 768/2005,  (CE)  n.  2115/2005,  (CE)  n.
          2166/2005, (CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.
          676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)  n.  1300/2008,  (CE)  n.
          1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
          n. 1627/94  e  (CE)  n.  1966/2006),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 dicembre 2009, n.
          L 343. 
              - Il Regolamento (CE) 25  febbraio  2008,  n.  199/2008
          (Regolamento  del  Consiglio  che  istituisce   un   quadro
          comunitario per la raccolta, la gestione e  l'uso  di  dati
          nel settore della  pesca  e  un  sostegno  alla  consulenza
          scientifica relativa alla politica comune della pesca),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  5
          marzo 2008, n. L 60. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione digitale,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario: 
              «Art. 17. (Responsabile per la transizione  digitale  e
          difensore civico digitale) 1. Le pubbliche  amministrazioni
          garantiscono l'attuazione delle linee  strategiche  per  la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          definite dal Governo in coerenza con le Linee guida  A  tal
          fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a  un  unico
          ufficio dirigenziale generale,  fermo  restando  il  numero
          complessivo di tali uffici, la transizione  alla  modalita'
          operativa   digitale   e   i   conseguenti   processi    di
          riorganizzazione   finalizzati   alla   realizzazione    di
          un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
          utilizzabili  e  di  qualita',  attraverso   una   maggiore
          efficienza  ed  economicita'.  Al  suddetto  ufficio   sono
          inoltre attribuiti i compiti relativi a: 
                a)  coordinamento  strategico  dello   sviluppo   dei
          sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in  modo
          da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici  e
          organizzativi comuni; 
                b)  indirizzo  e  coordinamento  dello  sviluppo  dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
                c)   indirizzo,   pianificazione,   coordinamento   e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
                d)  accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
                e)   analisi    periodica    della    coerenza    tra
          l'organizzazione dell'amministrazione  e  l'utilizzo  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
          di migliorare la soddisfazione dell'utenza  e  la  qualita'
          dei  servizi  nonche'  di  ridurre  i  tempi  e   i   costi
          dell'azione amministrativa; 
                f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
                g)  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
                h) progettazione  e  coordinamento  delle  iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
                i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
                j) pianificazione e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  identita'  e  domicilio  digitale,  posta  elettronica,
          protocollo informatico, firma digitale o firma  elettronica
          qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
          di accessibilita' e fruibilita'  nonche'  del  processo  di
          integrazione e interoperabilita' tra i  sistemi  e  servizi
          dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; 
                j-bis) pianificazione e coordinamento degli  acquisti
          di  soluzioni  e  sistemi  informatici,  telematici  e   di
          telecomunicazione al fine di garantirne  la  compatibilita'
          con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e,  in
          particolare, con quelli stabiliti nel  piano  triennale  di
          cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 
                1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
          1,  le  Agenzie,  le  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto,  nonche'
          i Corpi di polizia hanno  facolta'  di  individuare  propri
          uffici senza incrementare il numero complessivo  di  quelli
          gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 
                1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
          e'  dotato  di   adeguate   competenze   tecnologiche,   di
          informatica  giuridica  e  manageriali  e   risponde,   con
          riferimento ai  compiti  relativi  alla  transizione,  alla
          modalita'  digitale  direttamente  all'organo  di   vertice
          politico. (169) 
                1-quater. E' istituito presso  l'AgID  l'ufficio  del
          difensore civico per il digitale,  a  cui  e'  preposto  un
          soggetto in possesso di adeguati  requisiti  di  terzieta',
          autonomia e  imparzialita'.  Chiunque  puo'  presentare  al
          difensore civico per il digitale, attraverso apposita  area
          presente sul  sito  istituzionale  dell'AgID,  segnalazioni
          relative a presunte violazioni del  presente  Codice  e  di
          ogni  altra  norma  in  materia  di   digitalizzazione   ed
          innovazione della pubblica  amministrazione  da  parte  dei
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2.  Ricevuta  la
          segnalazione, il difensore civico, se la  ritiene  fondata,
          invita il soggetto responsabile della  violazione  a  porvi
          rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
          Le  decisioni  del  difensore  civico  sono  pubblicate  in
          un'apposita  area  del  sito  Internet  istituzionale.   Il
          difensore segnala le  inadempienze  all'ufficio  competente
          per    i    procedimenti    disciplinari    di     ciascuna
          amministrazione. 
                1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
          di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali  previsti
          dal presente Codice. 
                1-sexies.  Nel  rispetto  della   propria   autonomia
          organizzativa, le pubbliche amministrazioni  diverse  dalle
          amministrazioni dello Stato individuano  l'ufficio  per  il
          digitale  di  cui  al  comma  1  tra  quelli   di   livello
          dirigenziale oppure, ove ne  siano  privi,  individuano  un
          responsabile per  il  digitale  tra  le  proprie  posizioni
          apicali. In assenza del vertice politico,  il  responsabile
          dell'ufficio per il digitale di cui  al  comma  1  risponde
          direttamente a quello amministrativo dell'ente. 
                1-septies.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1-sexies
          possono esercitare le funzioni di  cui  al  medesimo  comma
          anche in forma associata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9-bis, del
          decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante  disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n.  114
          convertito con legge 17 luglio  2006,  n.  233,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164: 
              «9-bis. Il Ministro dello sviluppo  economico  esercita
          la  vigilanza  sui  consorzi  agrari  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2  agosto
          2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
          responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli  effetti
          dagli articoli 2511 e seguenti  del  codice  civile;  l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad  eccezione
          dell'articolo 2,  dell'articolo  5,  commi  2,  3  e  5,  e
          dell'articolo  6.  E'  abrogato,  altresi',  il  comma  227
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
          consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
          amministrativa, l'autorita'  di  vigilanza  provvede.  alla
          nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
          primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  in
          sostituzione dei commissari in carica alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con il compito di chiudere  la  liquidazione  entro  il  31
          dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  salvo  che  entro
          detto  termine  sia  stata  autorizzata  una  proposta   di
          concordato ai sensi  dell'articolo  214  del  citato  regio
          decreto. Per tutti gli  altri  consorzi,  i  commissari  in
          carica  provvedono,  entro  il  31  dicembre   2006,   alla
          ricostituzione degli organi statutari e  cessano,  in  pari
          data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
          alle disposizioni del codice  civile  entro  il  30  giugno
          2007.». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.