Art. 3 
 
            Modifiche all'articolo 165 del codice penale 
 
  1. All'articolo 165 del codice penale,  dopo  il  quinto  comma  e'
aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna  per  il  reato  previsto
dall'articolo 624-bis, la  sospensione  condizionale  della  pena  e'
comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo  dovuto  per
il risarcimento del danno alla persona offesa». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  165  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 165 (Obblighi del condannato). -  La  sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al
          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento
          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di
          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di
          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,
          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna. 
              La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'
          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere
          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti
          nel comma precedente. 
              La  disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica
          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata
          concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. 
              Nei  casi  di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,  321
          e  322-bis,  la  sospensione  condizionale  della  pena  e'
          comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
          titolo di riparazione  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo
          322-quater,  fermo  restando   il   diritto   all'ulteriore
          eventuale risarcimento del danno. 
              Il giudice nella sentenza stabilisce il  termine  entro
          il quale gli obblighi devono essere adempiuti. 
              Nel  caso   di   condanna   per   il   reato   previsto
          dall'articolo 624-bis, la  sospensione  condizionale  della
          pena  e'  comunque  subordinata  al   pagamento   integrale
          dell'importo dovuto per  il  risarcimento  del  danno  alla
          persona offesa.».