Articolo 3 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione si intende per: 1 "competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformita' alle norme stabilite da un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e riconosciuta da un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra organizzazione sportiva competente. 2 "organizzazione sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport particolare, e che figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nonche' le sue affiliate continentali e nazionali, se necessario; 3 "organizzatore di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che organizza competizioni sportive; 4 "manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte l'imprevedibilita' per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri; 5 "scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio in denaro che dipende dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto collegato a una competizione sportiva; In particolare: a "scommessa sportiva illegale": qualsiasi attivita' di scommessa sportiva non consentita, per la sua tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del paese in cui si trova il consumatore; b "scommessa sportiva irregolare": qualsiasi attivita' di scommessa sportiva non conforme agli schemi usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive il cui svolgimento ha caratteristiche inusuali; c "scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attivita' di scommessa sportiva che, secondo prove attendibili e concordanti, appare collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva; 6 "parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti categorie: a "atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive; b "personale di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente, membro dello staff, funzionario dello staff, personale medico e paramedico che lavora per gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano a prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti; c "funzionario": qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del personale di entita' che organizzano e promuovono le competizioni sportive, nonche' gli arbitri, i membri delle giurie e ogni altra persona accreditata; Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il personale delle organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni sportive competenti che riconoscono la competizione; 7 "informazioni privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una persona ha accesso in virtu' della sua posizione in relazione a uno sport o a una competizione, fatta esclusione di informazioni gia' pubblicate o note, facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformita' alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione.