(Convenzione-art. 3)
 
  Articolo 3 - Definizioni 
 
  Ai fini della presente Convenzione si intende per: 
  1	"competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in
conformita'  alle  norme  stabilite  da  un'organizzazione   sportiva
registrata dal  Comitato  di  follow-up  della  Convenzione  a  norma
dell'articolo 31, paragrafo 2, e  riconosciuta  da  un'organizzazione
sportiva internazionale o, se del caso,  da  un'altra  organizzazione
sportiva competente. 
  2	"organizzazione   sportiva":   qualsiasi    organizzazione    che
disciplina  lo  sport,  o  uno  sport  particolare,  e   che   figura
nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up  della  Convenzione  a
norma  dell'articolo  31,  paragrafo  2,  nonche'  le  sue  affiliate
continentali e nazionali, se necessario; 
  3	"organizzatore   di   competizioni":   qualsiasi   organizzazione
sportiva  o  altra  persona,  indipendentemente  dalla   loro   forma
giuridica, che organizza competizioni sportive; 
  4	"manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un  atto  o
un'omissione  intenzionali  volti  a  modificare  impropriamente   il
risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva  al  fine  di
eliminarne in tutto o in parte  l'imprevedibilita'  per  ottenere  un
indebito vantaggio per se stessi o per altri; 
  5	"scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in
vista di un premio in  denaro  che  dipende  dal  verificarsi  di  un
avvenimento futuro e incerto collegato a una  competizione  sportiva;
In particolare: 
    a	"scommessa sportiva illegale": qualsiasi attivita' di scommessa
sportiva non consentita, per la sua tipologia o per  l'operatore  che
la  offre,  dalla  legislazione  del  paese  in  cui  si   trova   il
consumatore; 
    b	"scommessa  sportiva  irregolare":   qualsiasi   attivita'   di
scommessa sportiva non conforme agli schemi  usuali  o  previsti  del
mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive
il cui svolgimento ha caratteristiche inusuali; 
    c	"scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attivita' di scommessa
sportiva  che,  secondo  prove  attendibili  e  concordanti,   appare
collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva; 
  6	"parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o
giuridica che rientra in una delle seguenti categorie: 
    a	"atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a
competizioni sportive; 
    b	"personale  di  supporto  degli   atleti":   qualsiasi   coach,
allenatore, manager, agente, membro dello  staff,  funzionario  dello
staff, personale medico e paramedico che lavora per  gli  atleti  che
partecipano a competizioni sportive o si preparano a prendervi parte,
e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti; 
    c	"funzionario":  qualsiasi   persona   che   sia   proprietaria,
azionista,  dirigente  o  membro  del  personale   di   entita'   che
organizzano  e  promuovono  le  competizioni  sportive,  nonche'  gli
arbitri, i membri delle giurie  e  ogni  altra  persona  accreditata;
Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il  personale  delle
organizzazioni sportive internazionali  o,  se  del  caso,  di  altre
organizzazioni sportive competenti che riconoscono la competizione; 
  7	"informazioni  privilegiate":   informazioni   relative   a   una
competizione alle quali una persona ha accesso in  virtu'  della  sua
posizione in relazione a  uno  sport  o  a  una  competizione,  fatta
esclusione  di  informazioni  gia'  pubblicate  o  note,   facilmente
accessibili per il pubblico interessato o  divulgate  in  conformita'
alle norme e ai  regolamenti  che  disciplinano  la  competizione  in
questione.