Art. 3 Procedure operative per la caratterizzazione delle aree 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne da' immediata comunicazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonche', per le aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche. 2. Le attivita' di caratterizzazione di aree agricole sono attuate dal responsabile dell'inquinamento in conformita' a quanto previsto dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso in cui all'esito delle attivita' di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento. 4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative, sono comunicati alle amministrazioni competenti.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 304, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 304 (Azione di prevenzione). - (Omissis). 2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalita' dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorita' preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro ne' superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».