Art. 3 
 
       Procedure operative per la caratterizzazione delle aree 
 
  1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in  grado  di
contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento  pone
tempestivamente in essere le necessarie misure di  prevenzione  e  ne
da' immediata comunicazione, ai sensi  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, alla regione, alla provincia, al comune,  all'Agenzia  regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competenti  nonche',  per  le  aree  ricadenti
all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
La medesima  procedura  si  applica  all'atto  di  individuazione  di
contaminazioni storiche. 
  2. Le attivita' di caratterizzazione di aree agricole sono  attuate
dal responsabile dell'inquinamento in conformita' a  quanto  previsto
dall'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento, e sono preventivamente comunicate  alle  amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Nel caso in cui all'esito delle attivita'  di  caratterizzazione
risulti che i livelli di Concentrazioni soglie  contaminazioni  (CSC)
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
regolamento,  non  sono  stati  superati,  il  soggetto  responsabile
presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni  dalla
data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi  e
per gli effetti di cui all'articolo 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria
documentazione   tecnica.   Tale   autocertificazione   conclude   il
procedimento. 
  4. Entro i successivi trenta giorni la regione,  in  collaborazione
con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni
controlli, i cui esiti, con le  eventuali  prescrizioni  integrative,
sono comunicati alle amministrazioni competenti. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 304, comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 304 (Azione di prevenzione). - (Omissis). 
              2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui
          al comma  1  da  apposita  comunicazione  al  comune,  alla
          provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel  cui
          territorio  si  prospetta  l'evento  lesivo,   nonche'   al
          Prefetto  della  provincia  che  nelle   ventiquattro   ore
          successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad
          oggetto tutti gli aspetti pertinenti della  situazione,  ed
          in   particolare   le   generalita'   dell'operatore,    le
          caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali
          presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi
          da eseguire. La  comunicazione,  non  appena  pervenuta  al
          comune,    abilita    immediatamente    l'operatore    alla
          realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1.  Se
          l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma  1
          e alla comunicazione di cui al presente comma,  l'autorita'
          preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente
          e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  irroga  una
          sanzione amministrativa non  inferiore  a  mille  euro  ne'
          superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa) pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».